AFAM: verso l’equiparazione della docenza nelle accademie con quella universitaria

Verso la (buona) novella della 508/99. Lo status giuridico dei docenti delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, a distanza di oltre venti anni dalla legge di riforma delle AFAM, è ancora in mezzo al guado. Ma c’è una proposta per cominciare a risolvere

Per sgombrare subito il campo da ambiguità semantiche, la parola novella del titolo non è qui intesa come genere letterario né come sintomo di un annuncio che porta notizie nuove, ma è scolpita nella sua accezione giuridica: ovvero una norma posteriore che aggiunge, modifica e sostituisce una norma vigente. Questa vuole essere una proposta per iniziare il processo di equiparazione giuridica della docenza AFAM con quella universitaria. Fermo restando il principio di non sfondamento della barriera dell’accesso alla carriera universitaria, che resterebbe necessariamente separata. È indubbio che debbano rimanere distinte le regole di accesso e progressione delle carriere, ovvero non può essere fatto il salto del canale della selezione. Questa secca premessa serve a togliere di mezzo il primo problema: la possibile con-fusione delle carriere.
In sintesi: non è ragionevole una sperequazione di complessivo trattamento retributivo e normativo difforme quando nella sostanza si hanno i medesimi obblighi. Il processo di equiparazione ormai non è più eludibile soprattutto se pensiamo ai passi importanti che si sono fatti (e che si stanno facendo) al MUR, con il Ministro Messa, negli ultimi due anni dal punto di vista dell’allineamento perfetto di percorsi didattici, titoli, ricerca, ampliamento organico, etc. Si tratta dell’ultimo atto di un’opera ciclopica che ha incontrato, negli anni, saldi oppositori ancorati alle rocce del pregiudizio che da sempre assedia – asfissiandolo – ogni discorso sull’arte: soprattutto quando incontra la formazione, nel caso specifico “superiore”.

Accademia di Belle Arti di Sassari Mario Sironi

Accademia di Belle Arti di Sassari Mario Sironi

“ANTIGIUDIZI” SULLA FORMAZIONE ARTISTICA

“Chi non sa fare insegna. Chi non sa insegnare insegna ginnastica”. Fulminea e profonda la battuta di Woody Allen in “Io ed Annie”. Chi neanche questo, aggiungiamo, insegna arte. Questo adagio pregiudizievole ormai è entrato nel circolo sanguigno del corpo delle società. Ironico o auto-ironico che sia, è stato (ed è) una sorta di bacillo diffuso che ha infettato ogni cellula di quel tessuto che invece dovrebbe essere, invece, il luogo di “coltura” del futuro del nostro Paese. “Antigiudizio” lo chiama Giuseppe Antonelli nel bel volume collettaneo intitolato “Il pregiudizio universale”.  Qui ho imparato che un vocabolario ottocentesco definisce il pregiudizio così: “Opinione falsa che previene il maturo e retto giudizio, prodotta da cattiva educazione o da altro mezzo vizioso”.  Vizio reiterato e frequentato a diversi livelli. La cartina di tornasole di questo vizio sull’alta formazione artistica e i suoi docenti è oramai una pingue attitudine nazionale rappresentata da due elementi: il pomposo quanto vacuo riconoscimento retorico che la politica riserva alle arti e l’asciutto disconoscimento giuridico che viene messo a disposizione della categoria: in tutti i suoi livelli, come didattica, ricerca e terza missione. Basta fare la comparazione con altri paesi europei ed extra-europei, dove spesso incontriamo “facoltà di belle arti” facenti parte, a pieno titolo, del sistema universitario. Ma assai pregiudizievole in Italia è la situazione dei docenti Afam che pagano lo scotto di una mancata realizzazione piena della riforma che li ha investiti.

AUTONOMIA E STATO GIURIDICO DELLA DOCENZA: LE PREMESSE

“La riconosciuta autonomia delle Università (art. 33, ultimo comma) ha innovato non soltanto sul versante ordinamentale – assecondando il pluralismo che connota la forma di Stato anche nel campo scientifico e della didattica – ma ha rafforzato ulteriormente il legame tra ricerca, libertà di insegnamento e stato giuridico del personale docente nel quadro della tutela di tutti questi valori all’interno delle istituzioni a ciò deputate: la condizione di autonomia non rappresenta soltanto il fondamento di un “autogoverno” degli Atenei, strumentale – e non più sottoposto al potere esecutivo – rispetto ai fini cui sono preordinati attendendo alla elevata promozione culturale della società. (…) L’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, continua ad annoverare, tra il personale in regime di diritto pubblico, i professori e i ricercatori universitari (sia a tempo indeterminato, sia determinato), sottraendoli alla “privatizzazione’’ del rapporto di lavoro. La giustificazione del mantenimento (per i soli docenti e non per il personale tecnico-amministrativo) del regime pubblicistico non sembra rispondere unicamente all’esigenza che si provveda a una disciplina organica sullo stato giuridico: cosa che, per altro, non è avvenuta, poiché il legislatore ha preferito – come si è visto – intervenire a più riprese e secondo una logica frammentata, se si considera, per altro, che per la declaratoria dei diritti e doveri deve farsi ancora riferimento alla vigenza del Testo Unico del 1933. (…) Il regime di diritto pubblico per la docenza universitaria e l’afferenza della disciplina del relativo status alla fonte legislativa rimangono pur sempre diretta garanzia delle sottese libertà fondamentali e di un compito fondamentale per la Repubblica, a mente dell’art. 9 della Costituzione. Una pressante interlocuzione contrattuale nel campo delle c.d. dinamiche salariali, infatti, aprirebbe ufficialmente l’ingresso alla politica, allentando inevitabilmente la posizione di indipendenza dell’intero corpo docente”.

Quest’idea, ben descritta da Emilio Castorina, docente di Diritto costituzionale, in un suo articolo sull’autonomia universitaria pubblicato su “Osservatorio Costituzionale”, rivista dell’Associazione Italiana Costituzionalisti (testo presentato al convegno di studi tenutosi a Roma su “L’autonomia universitaria” il 28 ottobre 2021) sottolinea in maniera articolata l’innegabile congiunzione tra insegnamento, ricerca scientifica e stato giuridico della docenza, sotto il profilo della necessaria autonomia che la Costituzione indica chiaramente all’art. 33 della Costituzione. Il regime giuridico di diritto pubblico per la docenza universitaria è dunque fondativo ed è in grado di misurare il gradiente autonomistico che dovrebbe permeare di sé i docenti che operano all’interno dell’università. Principio che dovrebbe essere valido – in senso lato – per analogia legis anche nel sistema AFAM.“Partiamo da una lettura dell’art. 33 comma 6 della Costituzione: Le istituzioni di alta cultura, università̀ ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Questo articolo è di particolare importanza, intanto perché́ identifica nel principio di autonomia il tratto caratterizzante l’istituzione universitaria. Dopo aver fissato al comma 1 il principio di libertà (L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento) come pilastro valoriale che deve garantire l’indipendenza dell’arte e della scienza, e la libera esplicazione del loro insegnamento, le prescrizioni contenute nel comma 6 appaiono la logica conseguenza di una siffatta premessa”. Giuseppe Valditara, docente di Diritto romano nell’Università̀ di Torino, sempre al convegno AIC, traccia, con posizioni anche critiche sulle dinamiche della valutazione in atto, l’importanza dell’autonomia nel sistema universitario. Molto interessante risulta essere il richiamo al dibattito sulla formazione del comma 6 dell’art. 33 all’interno delle sedute dell’Assemblea Costituente nel 1947. In particolare, di rilievo è la posizione di Vincenzo Rivera che, nella seduta del 22 aprile 1947, denunciando la mancanza di differenziazione degli ordinamenti universitari – di retaggio fascista – con controllo piramidale (e, al contempo, puntando il dito contro la burocrazia ministeriale “che tutto decide”), sottolinea la rilevanza per l’università di governarsi motu proprio. E questo nell’idea che tra le università ci debba essere concorrenza, nell’alveo di uno stato giuridico che si dovrebbe spingere anche nell’area della concorrenza (tra università) sul profilo retributivo. Autonomia che, data la lettera dell’art. 33, dovrebbe essere resa agibile anche nelle istituzioni AFAM.
Interessante l’indicazione dell’intervento del Prof. Uricchio, attuale Presidente dell’Anvur, che getta un ponte tra l’art. 9 (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica) e l’art. 33 della costituzione: “(…) che riconosce la libertà dell’arte e della scienza come manifestazione dell’autonomia delle organizzazioni dedicate (Università̀, istituzioni scientifiche, accademie, ecc.) e dei soggetti che in esse operano, sia nei metodi che nei contenuti. È utile sottolineare che il concetto di ‘promozione e di sviluppo della cultura’ appare più ampio di quello di tutela, pure previsto per beni di interesse culturale (da preservare e difendere), riferendosi a situazioni in continuo divenire, protese verso il futuro anche attraverso la spinta del progresso scientifico, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico”. Con ciò riservando alle istituzioni di formazione superiore l’onere di contribuire al progresso del Paese, in un’ottica non di sola conservazione, ma di spinta propulsiva non museificata. Molto utile il richiamo all’etimo della parola autonomia: “Come è noto, l’espressione autonomia, pur assumendo significati, diversi, sembra possa essere ricondotta a due parole greche: “autos” che significa stesso e “nomos” che indica la norma; dalla composizione dei due termini emerge il senso dell’espressione di autoregolamentazione”. Autonomia quindi come possibilità di darsi delle norme, intesa però, come rileva Silvio De Fina nell’omonima voce dell’Enciclopedia Giuridica, nel senso di “indipendenza relativa”. “L’autonomia, dunque, – come afferma Alberto Romano in Autonomia nel diritto pubblico – non è una situazione in sé ma è una situazione all’interno di un rapporto, di una relazione. Più brevemente, l’autonomia come rapporto, come relazione”. La cornice della relazione non può che essere delimitata dal prodotto che questa relazione produce, soprattutto in ordine alle garanzie costituzionali. Non certo, dunque, un’autonomia assoluta, ovvero sciolta dal dovere di rapportarsi con i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Accademia delle Belle Arti di Lecce. Photo © Cecilia Pavone

Accademia delle Belle Arti di Lecce. Photo © Cecilia Pavone

L’ANALOGIA REALE E LA VIA PER RENDERLA EFFICACE

A livello normativo, al di là della L. 508/99, ha pensato di chiarire ogni dubbio interpretativo anche la L. 5 marzo 2020 n. 12, che traccia una linea di netta analogia col sistema universitario come si può notare da questi prelievi istologici istantanei: “è fatta altresì  salva  l’autonomia  delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle  istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. (…) Completamento dell’autonomia universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale; (…) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca nonché nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.  E il tema della ricerca diventa dirimente su cosa sia di livello universitario e cosa no. Lo scrive persino la Corte Costituzionale in una nota sentenza: “(…) Ne deriva che non basta, perché una scuola attinga livello universitario, che ivi siano impartiti, sia pure da professori universitari, insegnamenti a fini professionali, ma occorre che vi venga svolta anche la ricerca scientifica. Sono due, insomma, ed inscindibili i compiti istituzionali delle Università: l’attività didattica e quella scientifica, là dove venga esercitata soltanto questa, si può avere un’istituzione di alta cultura – ed è il caso del Consiglio nazionale delle ricerche – , e là dove venga esercitata esclusivamente attività didattica, non si ha Università (Sentenza Corte cost., 14/1983). Nel caso delle AFAM, poiché didattica e ricerca sono da sempre un binomio strettamente correlato – riconosciuto anche dalle recenti norme e regolamentazioni – non vi è dubbio alcuno che si tratta di istituzioni il cui livello universitario è attuale e manifesto. Ma nonostante questo, la riforma del sistema dell’Alta formazione artistica,  musicale e coreutica se da un lato ha determinato il definitivo superamento dell’assimilazione agli istituti di istruzione secondaria, dall’altro non ha comportato la totale equiparazione degli istituti alle università, perché, senza una reale motivazione, si è preferito dedicare, nell’ambito di una scelta del legislatore, a questi istituti una disciplina specifica, dettata dalla legge e dalle fonti regolamentari alle quali la stessa rinvia, così di fatto implicitamente rendendo instabile l’autonomia delle istituzioni e vulnerabile la libertà di ricerca alle istituzioni conferita per il tramite del corpo docente. La scelta legislativa, circa la creazione di un tertium genus di disciplina dell’insegnamento, tra il regime della scuola e quello universitario, può essere stata originariamente  giustificata dalle peculiarità proprie di detti istituti, che si caratterizzano per essere “sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale” necessariamente finalizzate a valorizzare la creatività individuale degli allievi e la loro formazione, mentre in ambito universitario assume rilievo prevalente la ricerca scientifica, sia in campo tecnologico che umanistico. Cosa peraltro che avviene, invece, anche nelle AFAM, poiché – come detto altre volte – l’area artistica è facente parte di diritto dell’area umanistica, e lo statuto della ricerca non s’insinua nella differenza tra discipline dure e soft, ma nel metodo – qualunque sia l’oggetto di studio – che esse usano per arrivare ai prodotti che la connotano. Quanto al rapporto di lavoro con il personale docente ed amministrativo l’art. 2, comma 6, della legge 508/1999 ha previsto che lo stesso “è regolato contrattualmente ai sensi del D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29  e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente” ed ha disciplinato le modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento, rimarcandone la diversità rispetto sia agli insegnanti della scuola primaria e secondaria, sia ai professori universitari, per i quali il Testo del pubblico impiego, all’art. 3, ha mantenuto lo statuto pubblicistico.Una simile scelta appare irragionevole e non più sostenibile richiedendo una rimeditazione, costituzionalmente orientata, del regime giuridico dei docenti dell’Alta formazione artisticale e coreutica, che può essere conseguita con un facile intervento legislativo ovvero con l’attribuzione dello statuto pubblicistico ai docenti AFAM e una regolazione del loro status giuridico nel prisma dell’equiparazione con la docenza universitaria.

AFAM: LE RAGIONI E LE NECESSITÀ

Le ragioni sono evidenti e sostanziali, nonché di manifesta “necessità” costituzionale, tanto che l’attuale disciplina è persino sospetta di legittimità costituzionale. Dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508 discendono indicazioni eloquenti di una piena equiparazione delle istituzioni AFAM alle Università. In particolare: – le riconosce quale istituzioni di cultura di cui all’art. 33 della Costituzione e le individua quali sedi primarie di alta formazione, specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale svolgendo correlate attività di produzione; – le riconosce, al pari delle Università, autonomia “statuaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile (art. 2 comma 4); – quanto all’offerta formativa le abilita al rilascio di “specifici diplomi accademici di I e II livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca (adesso, peraltro, chiamati dottorati di ricerca) in campo artistico e musicale” ( art 2 co.5); – sancisce la equipollenza “ tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari per l’accesso al pubblico impiego (art. 2 co. 5). Negli istituti AFAM, svolgendo i docenti, al pari di quanto accade nelle Università, attività didattica e di ricerca, appaiono illegittimamente beneficiari di un trattamento giuridico e normativo deteriore. Riflesso di tale condizione di “minorità” del docente AFAM è la compromissione della stessa libertà di insegnamento che non gode delle garanzie di indipendenza che al docente universitario sono assicurate, anche grazie al regime giuridico pubblicistico. Nell’impiego pubblico contrattualizzato sono riservate alla contrattazione collettiva la disciplina dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro (art. 40 Testo unico pubblico impiego) e la quantificazione della retribuzione (art. 2 comma 3 e art. 45), tanto che non è consentito al datore di lavoro pubblico attribuire trattamenti diversi da quelli contrattualmente stabiliti, neppure se di miglior favore. Per giurisprudenza costante della Cassazione “il principio espresso dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete” (Cass. n. 19043/2017). Sulla base di tali coordinate, e cioè il trattamento puramente contrattuale del rapporto del docente AFAM, la Corte di Cassazione ha respinto le richieste, a legislazione invariata, di equiparazione almeno del trattamento economico a quello dei docenti universitari così come dei docenti del comparto Scuola.
Ora, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha significativamente evidenziato che il principio della libertà dell’insegnamento, caratteristico dell’ordinamento universitario, “(…) non tollera ingerenze di ordine politico o comunque ingerenze estranee alle premesse tecniche e scientifiche dell’insegnamento e che, in questa prospettiva, l’attribuzione agli stessi professori universitari del potere di scelta dei membri delle commissioni di concorso, assicurando «il buon andamento dell’insegnamento universitario», rappresenta «un progresso verso la realizzazione di quell’ordinata autonomia cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie, in applicazione dell’art. 33, ultimo comma della Costituzion (sentenza n. 143 del 1972; in senso analogo, anche sentenze n. 68 del 2011 e n. 20 del 1982).
L’equiparazione giuridica degli studi, atteso che il valore del titolo riflette la qualità della formazione erogata, consente al legislatore – non certo irragionevolmente (art. 3 Cost.), né in violazione dell’eguale diritto di accesso agli uffici pubblici (art. 51 Cost.) – di procedere all’uniformazione del trattamento dei docenti AFAM alle condizioni della docenza universitaria allo scopo di attribuire ai primi e ai secondi un unico status giuridico in un’ottica comunitariamente orientata di semplificazione e di ragionevolezza.

Accademia di Belle Arti di Napoli

Accademia di Belle Arti di Napoli

ORTOPEDIZZAZIONE DELL’ART. 3 DEL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO

Un minimo intervento normativo, attraverso una “ortopedizzazione” dell’art. 3 del Testo Unico del Pubblico Impiego (eventualmente nell’ambito di una legge delega), può già all’attualità prevedere l’applicazione, ai docenti AFAM, dello stato giuridico dei professori universitari, senza che un simile intervento possa essere inteso nel senso di istituire un nuovo canale d’accesso ai ruoli della docenza universitaria. L’intervento dovrebbe infatti essere limitato ad una equiparazione prima di tutto retributiva nella distinzione delle funzioni e dei ruoli. Da una parte la ricerca scientifica e tecnologica dall’altra quella artistica (che comunque usa metodi e prassi di riconducibilità agli stilemi della ricerca scientifica tout-court). La misura immaginata, che può intendersi già ora come costituzionalmente necessaria, considerato che una discriminazione del trattamento normativo e retributivo tra le due categorie di “civil servant”, appare insostenibile contribuendo gli uni (i docenti universitari) e gli altri (i docenti AFAM) all’offerta formativa di rango accademico nel Paese, deve invece intendersi in senso unicamente servente all’obiettivo di rideterminare il trattamento economico dei docenti AFAM, attribuendo loro la retribuzione dei professori di prima fascia a tempo pieno, in modo da renderlo «omogeneo»,  a quello degli altri docenti delle Università, secondo i rispettivi statuti ed ordinamenti, salve le eventuali peculiarità di disciplina derivanti ad esempio da una tutela del “lavoro artistico” nell’ambito di un regime di esclusività “ragionato”.
Nel sistema AFAM vige, come noto, il principio generale di esclusività del rapporto di impiego, quale desumibile dalla disciplina dettata dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 dicembre 2018, n. 32156), infatti, la norma dettata dal richiamato art. 53, al comma 1, ha sancito una vera e propria estensione a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, del regime delle incompatibilità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) agli artt. 60 e seguenti, salvo deroghe espresse. Dunque, il citato art. 53 ha disposto, con riferimento a tutti i pubblici dipendenti, il generale principio dell’incompatibilità, il che rende non possibile lo svolgimento di attività professionali concomitanti e concorrenti, salvo eccezioni a tale regola generale, che devono però essere previste espressamente dalla legge. L’obbligo di esclusività, desumibile dal richiamato art. 53, ha, del resto, particolare rilievo nel rapporto di lavoro pubblico perché trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 98 Cost. (così, sentenza n. 566 del 1989). Tale disposizione costituzionale, nel prevedere che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione», rafforza il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico ai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività (così, da ultimo, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 febbraio 2019, n. 3467). I docenti AFAM sono quindi, all’attualità, tenuti al rispetto di un regime normativo e contrattuale più sfavorevole di quello proprio della docenza universitaria, incorrendo sostanzialmente nei medesimi obblighi e concorrendo alla formazione superiore nel Paese e all’attività di ricerca di rango universitario, in un’area, quella artistica e musicale, che rappresenta l’immagine dell’Italia nel mondo. Detto questo, perseverare nella contraria opzione – e cioè prevedere una evidente distanza fra la regolazione dei docenti universitari ed AFAM, in omaggio ad una tradizione di discriminazione tra i ruoli dell’insegnamento – arreca un vulnus ai principi di parità di buon andamento, e anche alla parità di trattamento tra tutti i docenti “universitari” in servizio nelle istituzioni pubbliche.

AFAM: I PRIMI PASSI TANTO ATTESI

Come primo passo va modificato il Testo unico del pubblico impiego e cioè il 165/2001 e poi prevista l’adozione di un regolamento che disciplina il proprium dello statuto pubblicistico del docente AFAM. In via contrattuale credo poi che il risultato di una equiparazione sostanziale e non formale (e cioè parità di diritti anche se con regimi differenti) dovrebbe essere raggiunto anche sul piano logico. Il docente universitario al pari del magistrato e del membro della camera è un soggetto cui deve essere assicurata una indipendenza sostanziale in primo luogo dall’esercizio del potere disciplinare che connota ontologicamente il pubblico impiego privatizzato. Nel senso che egli per fatti appartenenti alla professione sua propria può essere giudicato solo da pari (in soldoni) e vanta una serie di garanzie anzitutto economiche, di qui le stringenti esclusività variamente eluse, per il ruolo anche costituzionale che questi soggetti rivestono (sono persone-funzione per così dire. Uno stato è libero se è libera la ricerca, e non orientata dall’esecutivo; se è libero il giudizio e ancora se è libero dall’indirizzo politico). Dette questa cose, sempre che vi sia un consenso all’ammissione nello status pubblicistico, la strada più ragionevolmente percorribile sarebbe quella dell’inclusione del testo unico del pubblico impiego e nella previsione poi di uno statuto derivante da un regolamento “normativo” che valorizzi in particolare il profilo dell’indipendenza funzionale – sostanziale inamovibilità e superamento di graduazioni gerarchiche ­– ed economica. L’unico strumento che realisticamente può conseguire il risultato ampio è la legge di delega del parlamento al governo. La legge delega dovrebbe fissare criteri ed obiettivi e poi il governo procedere consequenzialmente.
Se questo non dovesse accadere, dopo tanti anni di attesa, saremmo di fronte a un cortocircuito istituzionale e costituzionale. L’ultimo stadio della discriminazione è quando questa viene normalizzata, quando risulta inoppugnabile, quando nessuno più la riconosce come tale. Razza aliena, genìa atipica, strani animali dediti a sacerdotale sacrifizio, sensibilità dedite al futuro delle generazioni, menti che scannerizzano il meglio di ognuno e lo valorizzano, mani sapienti che curano il midollo emotivo della crescita, occhi che insegnano a scrutare l’orizzonte, orecchie per condividere l’ascolto del mondo, sani anticorpi contro ogni omologazione, fiuto per scovare talenti curandone l’ego, sobillatori di ogni papilla che apre al gusto della dialettica. Questo coacervo di qualità disseminate sono il DNA di ogni docente dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (e, in generale, di ogni docente) che interpreta il suo ruolo innanzitutto come un ruolo fondante per la crescita di una società della conoscenza e – in questo caso – della conoscenza artistica. A quando la (buona) novella della legge 508/99?

Antonio Bisaccia

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Antonio Bisaccia

Antonio Bisaccia

Antonio Bisaccia è Presidente del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale e titolare della cattedra di prima fascia di “Teorie e metodo dei Mass-Media” presso l’Accademia Albertina di Torino. Collaboratore di riviste e quotidiani, tra i suoi libri…

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