L’arte negli spazi pubblici. Storia della Legge del 2%

La norma introdotta nel 1949 e più volte rimaneggiata, seppur tuttora in vigore, è stata spesso mal applicata. Nel corso degli anni ha prodotto alcuni ottimi risultati, come il Palazzo di Giustizia di Venezia con l’opera di Botto e Bruno e quello di Pescara con gli interventi di Enzo Cucchi, Sandro Chia e Michelangelo Pistoletto. Tuttavia ora è molto depotenziata. Ecco come l’arte pubblica è regolamentata in Italia.

BREVE STORIA DAL 1942 AL 2001
Dopo due circolari degli Anni Trenta e una legge del 1942, la Legge 717/49 (meglio conosciuta come Legge del 2%) ha recepito nell’immediato dopoguerra la disciplina che prevedeva l’obbligo di “abbellimenti artistici” per tutta l’edilizia pubblica di nuova realizzazione (con la specifica estensione a Regioni, Province e Comuni) con l’ulteriore obbligo di accantonamento di somme non inferiori al 2% del costo totale dell’intervento per opere d’arte.
Già nella versione del 1942 erano esclusi da tale obbligo gli edifici che comportavano una spesa inferiore a un milione di lire (500.000 lire nel caso di edifici scolastici) e gli edifici a carattere “tecnico-industriale”. Con la Legge del 1949 l’esclusione era stata estesa anche alle costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati a uso industriale o di alloggi popolari, nonché agli edifici che comportassero una spesa non superiore a 50 milioni. Nel 1975 tutti gli edifici scolastici in genere sono stati svincolati dall’obbligo di applicazione della Legge del 2% e nel 1978 le strutture universitarie hanno subito la stessa estensione dell’esclusione. Nel 1997 si eleva la soglia economica al disotto della quale non si dà corso all’obbligo di legge fino a un miliardo di lire.
Nel 2001 – con la modifica del Titolo V della Costituzione – la competenza per la “promozione e organizzazione di attività culturali” e la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” è stata affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, i Ministeri competenti (il Ministero per le Infrastrutture e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali) hanno dunque considerato “l’arte negli edifici pubblici” rientrante in tale competenza concorrente.

Enzo Cucchi al Palazzo di Giustizia di Pescara

Enzo Cucchi al Palazzo di Giustizia di Pescara

IL DECRETO DEL 2006
Il Decreto Ministeriale del 2006 (Decreto Ministeriale del 23/3/2006 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con il Mibact) è stato emanato per fornire quindi una guida per l’applicazione della Legge del 2% (anche in considerazione che “fino ad ora soltanto poche Regioni hanno disciplinato la materia”), in quanto “l’inserimento di un’opera d’arte in un edificio pubblico con l’intento dichiarato di abbellirlo risulta al giorno d’oggi un’operazione quantomeno controversa”. Il Decreto prosegue: “Parlare di ‘abbellimento di un edificio pubblico’, usando oggi la terminologia della ‘legge 2%’, potrebbe non solo significare che la qualità estetica dell’architettura di iniziativa pubblica sia insufficiente, ma potrebbe anche relegare l’arte in un ruolo sottordinato”.
Il Decreto procede con l’indicazione della procedura di selezione delle opere, ovvero tramite concorso e determinata da una commissione composta da un rappresentante dell’Amministrazione che finanzia la costruzione dell’edificio; il progettista dell’edificio; il Soprintendente del MiBACT competente per territorio; due artisti di chiara fama nominati dall’Amministrazione.

Michelangelo Pistoletto al Palazzo di Giustizia di Pescara

Michelangelo Pistoletto al Palazzo di Giustizia di Pescara

LE MODIFICHE RECENTI
Nel 2012 sono intervenute ulteriori modifiche: le disposizioni in tema di opere d’arte di cui alla Legge n. 717/49 non trovano applicazione per i progetti di importo inferiore a un milione di euro a prescindere dalla destinazione dell’edificio da realizzare, né per i progetti relativi a edifici destinati a uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare. Inoltre la quota dell’importo complessivo del progetto da destinare alla realizzazione delle opere d’arte deve essere modulata in base all’importo del progetto secondo percentuali inversamente proporzionali: 2% per i progetti di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiori a cinque milioni di euro; 1% per i progetti di importo pari o superiore a cinque milioni di euro ed inferiori a venti milioni di euro; 0,5% per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.
Con la Circolare n. 3728/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata ribadita la piena operatività della norma, fornendo alcune istruzioni più specificamente operative relativamente all’armonizzazione della Legge del 2% con le nuove norme in tema di appalti pubblici, verifiche, collaudi ecc.
Per nuove strategie di comunicazione e di scelta delle opere che facilitino la fattibilità di tali interventi e/o per norme che prevedano la collocazione di opere già in fase di progettazione degli edifici pubblici si deve ancora evidentemente aspettare.

Claudia Balocchini

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Claudia Balocchini

Claudia Balocchini

Claudia Balocchini è avvocato, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 2007 è specializzata nel diritto degli enti e delle società, in diritto tributario nonché tutela dei beni culturali e delle opere creative e dell’ingegno. E' consulente per società ed…

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