Riforma dei beni culturali. La legge “Italia in scena” dà alcune risposte ma produce tante domande 

È stata approvata a marzo 2026 e ci sono 24 mesi di tempo per la sua attuazione, ma tra competenze mancanti, fondi insufficienti e passaggi poco chiari (anche) la legge sui beni culturali del governo Meloni lascia più di qualche dubbio

Ogni legislatura ha la sua riforma dei beni culturali. Sempre ambiziosa, generalmente complicata nell’attuazione, di solito incompiuta. La legge Italia in scena approvata a marzo 2026 potrebbe essere diversa. Potrebbe? 

I punti deboli della legge “Italia in scena” 

La legge è ovviamente coerente con i temi di destra: valorizzazione del territorio nazionale, promozione delle identità locali, autonomia, ruolo dei privati… Soprattutto per i piccoli centri, però, il rischio è che vengano gravati di un onere difficilmente sostenibile in termini di competenze, oltre che di fondi. Servirà un coordinamento almeno a livello regionale e un impegno economico condiviso. La legge disegna un sistema che richiede capacità amministrativa (censimento nell’Anagrafe, aggiornamento dati, gestione dell’albo, progettazione culturale per richiedere le opere in prestito) proprio a quei soggetti che ne hanno meno. Un coordinamento regionale non è previsto nel testo, che si ferma alla Conferenza unificata per le scelte strategiche nazionali. È un vuoto serio. 

Se la cultura diventa un’esclusiva dei ricchi 

C’è poi uno spostamento dell’asse culturale sul privato e su uno sfruttamento economico della cultura. Di per sé non un male assoluto, per me, perché il privato è sempre più agile e pronto a capire come la cultura si evolve e cosa diventa soprattutto tra i giovani, ma servono garanzie che possano mediare tra necessaria sostenibilità economica e diritto all’accesso, perché alla fine proprio i giovani potrebbero essere esclusi per una polarizzazione (fenomeno già in atto) in cui il rischio è che i grossi player la facciano da padroni degli eventi nei grandi centri e a prezzi elevati. In sostanza la cultura diventa un gioco per ricchi. 

“Italia in scena” tra fondi e terzo settore 

I fondi messi a disposizione non sono poi così tanti. 4,5 milioni annui per una strategia nazionale su scala italiana, che deve sostenere l’Anagrafe digitale, l’albo, la comunicazione istituzionale, le iniziative nelle aree periferiche, è una cifra simbolica. Non è neanche chiaro se copra i costi amministrativi di sistema o anche le attività sul territorio. Per confronto, la Francia destina ogni anno cifre di un ordine di grandezza superiore solo ai programmi di mediazione culturale nelle periferie. Per dire. La legge, infine, apre esplicitamente alla partecipazione del Terzo settore (richiama l’art. 89 co. 17 del CTS). Questo è un canale che, almeno in linea teorica, potrebbe bilanciare il rischio del grande player commerciale attraverso le cooperative culturali, le fondazioni di comunità, le realtà che operano già nei territori marginali. Il nodo è se avranno davvero le competenze e le risorse per competere con i soggetti più strutturati nell’albo della sussidiarietà e se non saranno sempre i soliti noti.  

Tutti i problemi e le questioni aperte 

E ancora qualche piccolo problema. La legge rinvia tutto ai decreti attuativi. I livelli minimi di qualità, i requisiti per l’iscrizione all’albo, le procedure dell’Anagrafe. Sono i decreti che daranno sostanza o no alla legge ma non ci sono paletti temporali stretti né vincoli di contenuto. Il rischio non è solo il ritardo, ma che i decreti vengano scritti sotto pressione dei soggetti più organizzati, cioè i grandi operatori privati, replicando squilibri già esistenti. Se verranno scritti (ma ne parliamo dopo). Inoltre, se un ente pubblico non aggiorna i dati nell’Anagrafe, cosa succede? Se un affidatario privato non rispetta i livelli di qualità, chi interviene e come? Il testo non lo dice. Gli “interventi correttivi” previsti dall’art. 3 lettera c) sono così generici da non costituire una vera deterrenza. Una legge che crea obblighi senza conseguenze per chi non li rispetta tende a diventare facoltativa nella pratica. L’art. 3 lettera e), poi, prevede nuove linee di promozione per i beni culturali privati “senza oneri a carico dei proprietari”. Chi paga la valorizzazione di beni che rimangono di proprietà privata? Se i costi ricadono sul pubblico e i benefici (anche economici) restano al proprietario, il principio di sussidiarietà si trasforma in sussidio mascherato

E ancora: per richiedere un’opera in prestito un comune deve già avere un museo pubblico con direttore nominato, spazi adeguati, e un progetto culturale integrato con circuiti turistici esistenti. Sono esattamente le condizioni che i comuni piccoli e periferici, i destinatari dichiarati della legge, faticano a soddisfare e così il meccanismo rischia di essere accessibile solo a chi ne ha già meno bisogno. 

C’è poi una scelta di campo che merita di essere nominata come tale e che non appare particolarmente contemporanea né votata al futuro. L’art. 3 parla di rievocazioni storiche e spettacoli dal vivo come strumenti di valorizzazione delle aree interne (una storica fissazione di Federico Mollicone, deus ex machina della riforma ndr). Soprattutto quella delle rievocazioni è una scelta che rivela una certa idea di cultura, quella folkloristica e identitaria che non necessariamente corrisponde a quello che serve per costruire ecosistemi culturali vitali nei territori.  

“Italia in scena” tra competenze mancanti…  

Infine, la legge non tocca il tema delle competenze professionali nel settore pubblico. L’Anagrafe richiede funzionari capaci di raccogliere dati complessi, valutare affidamenti, monitorare qualità. Ma il comparto pubblico culturale è cronicamente sottorganico e sottofinanziato in termini di formazione. Senza investire sulle persone che devono far funzionare il sistema, la struttura normativa resta vuota. Il principio di sussidiarietà orizzontale è già operativo da decenni nei patti di collaborazione dei comuni, nel Codice del Terzo settore, in innumerevoli convenzioni pubblico-privato. Non è che prima di questa legge non esistesse nulla. Definirlo una novità epocale è quantomeno esagerato. Le rivoluzioni nelle politiche culturali si misurano sui risultati, non sulle intenzioni legislative. L’Italia ha una lunga tradizione di riforme del patrimonio culturale che sulla carta erano ambiziose e nella pratica sono rimaste incompiute, dalla riforma museale del 2014 in poi. Questa legge non ha elementi strutturali che la rendano più immune a quel destino rispetto alle precedenti. 

…e tempistiche incerte 

Resta un ultimo problema, forse il più banale: i tempi. Ci sono 24 mesi per l’attuazione e le elezioni politiche in mezzo. La legge è entrata in vigore ad aprile 2026, i 24 mesi per la strategia Italia in scena portano ad aprile 2028 e la legislatura scade nell’autunno 2027. Quindi sì, le elezioni ci stanno comodamente in mezzo. Il copione lo conosciamo: una maggioranza approva una legge, fissa scadenze comode, arrivano le elezioni, cambia il governo e cambiano i ministri, i decreti attuativi vengono riscritti o semplicemente dimenticati e la legge resta sulla carta come ennesimo monumento normativo. Con i beni culturali questo schema si è ripetuto talmente tante volte da sembrare quasi intenzionale. Vedremo. 

Franco Broccardi 

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Franco Broccardi

Franco Broccardi

Dottore commercialista. Esperto in economia della cultura, arts management e gestione e organizzazione aziendale, ricopre incarichi come consulente e revisore per ANGAMC, Federculture, ICOM, oltre che per musei, teatri, gallerie d’arte, fondazioni e associazioni culturali. È coordinatore del gruppo di…

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