L’Italia ha approvato una riforma del Codice dei Beni Culturali. Pregi e difetti della legge “Italia in Scena”
Italia in Scena è una legge che promuove la sussidiarietà orizzontale in tema di gestione del Patrimonio Culturale per l’adozione di una strategia nazionale di valorizzazione. Presenta alcuni limiti, ma tratta anche temi importanti. Ecco quali
L’11 marzo 2026, dopo un iter piuttosto lungo, in cui non sono mancate critiche e opposizioni, è stata approvata in via definitiva dal Senato la proposta di legge Italia in Scena, con primo firmatario Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione).
Una legge (in via di promulgazione) che tratta temi molto importanti, e che sicuramente presenta alcuni limiti, ma che se supportata da dimensioni operative, sia sotto il profilo regolamentale che sotto il profilo di strumenti e di modelli di implementazione, può favorire lo sviluppo di un nuovo entusiasmo nei confronti del Patrimonio Culturale.
La proposta di legge “Italia in scena”
Nel corso dell’iter di approvazione sono emersi alcuni punti molto importanti, anche attraverso specifiche memorie depositate presso la Camera e il Senato. Soprassedendo sui dissensi tendenzialmente faziosi, ci sono alcuni punti centrali che sono emersi nel dibattito e che meritano di essere riconosciuti come opportunità per trasformare questa legge in un elemento a concreto sostegno del funzionamento del Paese.
Per comprendere meglio tali critiche è però opportuno sviluppare uno schema semplificativo della legge, così da poter poi valutare quali possano esserne le criticità attuative.
Nella sua formulazione più sintetica, Italia in Scena è una legge che promuove la sussidiarietà orizzontale in tema di gestione del Patrimonio Culturale per l’adozione di una strategia nazionale di valorizzazione del Patrimonio da condurre anche attraverso una collaborazione sempre più partecipe dei soggetti privati.
I punti in oggetto nella legge
Per riuscire in questo intento, il testo prevede alcune fasi essenziali e alcuni “corollari”: istituzione di un’anagrafe digitale dei luoghi della cultura; albo digitale della sussidiarietà orizzontale; definizione di strategie di valorizzazione e sistemi di monitoraggio e controllo; sviluppo di azioni volte a favorire una maggiore circuitazione di opere non esposte nei musei.
Sulla base di questo impianto, le osservazioni probabilmente più concrete hanno riguardato principalmente due degli strumenti previsti: l’anagrafe e l’albo. Strumenti che, volendo rendere il discorso quanto più colloquiale possibile, assolvono alla funzione di creare una domanda (l’anagrafe dei luoghi della cultura che potranno essere gestiti e valorizzati) e un’offerta (l’insieme di operatori economici che si dichiarano disponibili a farlo).
Le coperture finanziarie
Confcommercio ha ad esempio fatto notare quanto sia importante definire dei criteri di accesso all’albo che non risultino troppo stringenti, pena la concentrazione delle possibilità di gestione e di valorizzazione presso gli operatori economici più rilevanti. Sempre Confcommercio ha sottolineato quanto la stessa anagrafe debba avere un ruolo informativo importante, popolata di dati e informazioni accessibili e riutilizzabili, tema su cui è intervenuta anche la Confederazione Italiana Archeologi, affermando l’importanza di un potenziamento dell’organico e delle competenze tecniche e amministrative necessarie senza le quali quanto previsto dalla legge rischia di generare un ulteriore carico di lavoro, con effetti negativi sulle procedure istruttorie.
Ulteriori preoccupazioni sono state poi sollevate sulle coperture finanziarie necessarie sia alla definizione dei criteri di valorizzazione che dei correttivi da adottare in caso di esperienze non conformi agli standard qualitativi e quantitativi che verranno ad essere definiti.
Accanto ad esse, anche se meno presenti nel dibattito pubblico, sono presenti anche altre dimensioni che forse meritano un approfondimento e una rassicurazione istituzionale: in primo luogo i tempi attuativi. Il testo infatti prevede che entro 24 mesi il Ministro della Cultura, previa intesa in Sede di conferenza unificata definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali. Questa azione dovrà avvenire, ai sensi della legge, sulla base delle rilevazioni emerse dall’anagrafe digitale, e con il coinvolgimento degli operatori economici iscritti all’albo.
Le tempistiche della proposta di Legge
Si tratta di una tempistiche che è, allo stesso tempo, troppo ampia per poter generare un effetto “organizzativo” già dall’entrata in vigore della legge, e troppo breve sotto il profilo tecnico, perché è la stessa legge che indica che le procedure di funzionamento dell’anagrafe, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione dovranno essere determinati da un Decreto del Ministro della Cultura entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge.
Si tratta di un tema molto importante, perché se come è d’uso nella nostra democrazia, si tende spesso ad agire a pochi giorni dalle scadenze, ci saranno soltanto sei mesi per poter popolare l’anagrafe, le cui informazioni dovrebbero avere un valore informativo per il Ministro ai sensi della definizione della strategia. Il tutto, senza tenere in considerazioni potenziali ritardi e difficoltà in termini di caricamento, gestione server, e altri elementi di scarsa rilevanza concettuale ma grande importanza operativa.
Allo stesso modo, un tema su cui potrebbero sorgere criticità attuative rilevanti è legato ai criteri di monitoraggio legati alle gestioni attribuite in sussidiarietà orizzontali. O ancora le necessarie competenze per poter sviluppare degli strumenti di governance e di gestione che tengano conto delle specificità territoriali di riferimento.
Si tratta di elementi dirimenti, che rischiano di indebolire in modo considerevole la volontà espressa dalla legge.
L’approvazione della legge “Italia in Scena”
Allo stesso tempo, però, si tratta di elementi che se supportati in modo opportuno, anche attraverso un confronto costruttivo con le parti sociali e con le imprese, siano esse culturali e creative o attive in altri comparti dell’economia, possono indurre dei cambiamenti e delle evoluzioni consistenti all’interno del nostro sistema culturale.
L’approvazione di tale legge, in altri termini, può essere interpretata come un fattore abilitante di ulteriori innovazioni, o come uno strumento attraverso il quale potenziare istituti giuridici, forme contrattuali, e altre azioni già esistenti.
Per riuscire realmente in questa trasformazione potenziale, è però necessario garantire sin da subito una continuità istituzionale alle azioni previste dalla legge. Le esigenze sono evidenti: molti enti territoriali probabilmente non hanno competenze tecnico-amministrative per generare in tempo utile informazioni e dati legati all’anagrafe; ancor più numerosi sono gli enti territoriali che non hanno un organico sufficiente e con competenze tecniche necessarie alla costituzione di strumenti contrattuali complessi; molte imprese non sono attualmente pronte per poter gestire luoghi della cultura, e il settore, al di là dei grandi player, è altamente frammentato e molto poco incline alla cooperazione. È essenziale dunque dare subito un segnale convincente, perché tutti possano percepire l’attuazione di questa legge come certa.
E la partecipazione?
Parallelamente, è necessario anche avviare una riflessione sulle modalità di partecipazione sia “in termini di tempo e competenze” sia in termini economici e finanziari, da parte di cittadini e imprese, e da parte di potenziali investitori terzi.
È necessario comprendere quali forme di fiscalità agevolata poter attribuire a tali soggetti, e in che modo possa essere realmente possibile sviluppare strumenti in grado di intercettare finanziamenti privati e donazioni internazionali.
È necessario definire dei criteri di valutazione in grado di essere declinati sulle specificità dei singoli territori: attualmente il nostro approccio analitico alla cultura è ancora arenato su numero di visitatori e ricavi dei Musei, ed è evidente che non si potrà valutare in modo analogo una struttura posta all’interno di un’area turistica e una struttura posta all’interno di un’area periferica o nei territori interni. Così come non è neanche giusto immaginare che tutti i musei debbano avere l’obiettivo di generare un gran numero di visitatori. Perché alcuni di essi, sulla base dei progetti che verranno presentati, potrebbero invece preferire un numero di visitatori più contenuto ma che trattenga le persone in una visita più lunga.
Musei, enti territoriali, privati
È altresì necessario prevedere dei flussi finanziari a sostegno degli Enti Territoriali, perché non tutti i siti potranno realmente essere gestiti in modo da sviluppare reali ricavi, e allora sarà necessario comprendere in che modo veicolare gli investimenti pubblici, e a fronte di quali “criteri” di premialità.
Sono ancora numerosi i livelli di riflessione, e un’analisi e un approccio costruttivo e non fazioso, potrebbero, attraverso le preoccupazioni legittime che questa legge solleva, favorire il superamento di limiti che, a prescindere dalla legge, sono già presenti nel nostro sistema, e che possono realmente ostacolare l’attuazione di un processo evolutivo che altrimenti rischia davvero di essere interessante.
In fondo si tratta di un tema su cui in molti sono concordi: estendere il più possibile le forme di valorizzazione del nostro Patrimonio, anche attraverso la partecipazione attiva da parte dell’intera cittadinanza e del tessuto produttivo e imprenditoriale.
È importante però lavorare subito, e in rapidità, per poter davvero realizzare un cambiamento che altrimenti rischia di essere soltanto un ennesimo tentativo non riuscito.
Stefano Monti
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