Arte contemporanea nello spazio pubblico: che ruolo ha la legge? 

Da oltre 75 anni la cosiddetta Legge del 2% regola la presenza dell’arte contemporanea negli edifici e negli spazi pubblici in Italia. Come è stata aggiustata nel tempo? Quali passi avanti sono ancora necessari?

Nel precedente articolo, dedicato al Teatro Continuo di Alberto Burri, mi sono interrogato sul destino delle opere d’arte nello spazio pubblico dopo la loro inaugurazione. Quella riflessione apre però una questione: è necessario chiederci come essa nasca e quali siano gli strumenti che, ancora oggi, regolano la presenza dell’arte contemporanea negli edifici e negli spazi pubblici italiani.

Carlo Zauli, 1969 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì
Carlo Zauli, 1969, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì

La storia della Legge del 2%

Negli ultimi mesi il tema è tornato al centro del dibattito anche sulle pagine di questa testata, dove diversi contributi hanno riflettuto sul rapporto tra arte, spazio pubblico e responsabilità delle istituzioni, a partire anche dalla presenza di opere installate negli spazi pubblici, con esiti più o meno riusciti. In questo contesto, tornare a parlare della Legge 717 del 1949, nota come Legge del 2%, significa interrogarsi su uno degli strumenti che hanno contribuito a costruire una parte del patrimonio di arte contemporanea destinato allo spazio pubblico in Italia. Nata nel clima della ricostruzione postbellica, la Legge del 2% stabiliva che una quota del costo di costruzione dei nuovi edifici pubblici fosse destinata alla realizzazione di opere d’arte. Un principio che riconosceva all’arte un ruolo pubblico, in alcuni casi come elemento decorativo, in altri con l’intenzione che diventasse una parte integrante della vita dei cittadini.

La Legge del 2% nell’Italia di oggi

Negli ultimi anni, tuttavia, la Legge del 2% è tornata al centro dell’attenzione. La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha promosso il portale consultabile tramite il web, dal nome Duepercento, un progetto di ricerca e censimento che restituisce visibilità a questo patrimonio, ricostruendone la storia e rendendo consultabile una parte consistente dei progetti finanziati. A questa attività si affiancano le nuove linee di indirizzo per l’applicazione della Legge 717/1949, pubblicate nel 2023, e anche in questo caso è necessario precisare il loro ambito: non si tratta di una nuova disciplina generale della Legge del 2%, ma di uno strumento elaborato nell’ambito della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia. Le Linee di indirizzo propongono tuttavia un elemento di particolare interesse. L’opera d’arte viene pensata come parte integrante del progetto architettonico fin dalle sue prime fasi, in dialogo con il paesaggio, con il contesto urbano e soprattutto con le comunità, secondo pratiche artistiche nate negli ultimi anni, con metodologie artistiche sperimentate in contesti non istituzionali nei quali il centro del processo progettuale non è necessariamente l’artista, ma la relazione con la comunità e con il luogo. È un passaggio significativo, perché porta dentro una procedura istituzionale alcune delle esperienze che, negli ultimi decenni, hanno modificato il modo di intendere l’arte nello spazio pubblico, sviluppate dal basso attraverso il lavoro di associazioni e soggetti indipendenti. In Italia, negli ultimi trent’anni, ne sono un esempio a.titolo e Fondazione Connecting Cultures. I processi in questione non hanno come unico obiettivo la realizzazione di un’opera destinata a un luogo, ma propongono un modello nel quale il luogo e le persone che lo abitano possono diventare parte integrante della progettazione.

Tomaso Binga, Direzione Generale della Motorizzazione Civile di Roma
Tomaso Binga, Direzione Generale della Motorizzazione Civile di Roma

La Legge del 2% è ancora uno strumento valido?

Per approfondire questa riflessione ho rivolto una domanda ad Alessandra Donati, Esperta di diritto dell’arte e avvocata of Counsel in ADVANT-Nctm, è docente di Diritto Comparato all’Università Milano-Bicocca e in importanti sedi universitarie e master, oltre che direttore del Corso per curatore di archivio d’artista promosso da AitArt. A Donati ho chiesto se a oltre settant’anni di distanza e alla luce delle nuove Linee di indirizzo, ritenga che la Legge del 2% sia ancora uno strumento efficace nel favorire la creazione di nuove opere e una committenza pubblica di qualità, oppure se sarebbe necessario ripensarne più radicalmente il funzionamento per rispondere alle forme che l’arte pubblica ha assunto oggi. Per Donati la Legge del 2% per l’arte è uno strumento valido, ancora valido nel principio, ma strutturalmente inadeguato rispetto alle forme che l’arte pubblica ha assunto negli ultimi decenni. 

Il problema strutturale della qualità creativa

Il primo evidente elemento critico è costituito dall’incongruità che ha caratterizzato storicamente gli interventi intesi come “abbellimento“, attribuibile sia al fatto che quasi sempre le opere venivano scelte una volta che il progetto fosse stato ultimato o addirittura già realizzato, sia alla tipologia variegata e mutevole dei bandi, che indicavano talvolta in maniera dettagliata le caratteristiche che l’opera doveva possedere e persino la specificità dei materiali da utilizzare. Si tratta di un retaggio culturale connesso a un’interpretazione statica della norma che considerava le opere come elementi giustapposti all’architettura, con l’intento di migliorarne esteticamente la resa funzionale, secondo un’idea di rapporto tra le arti del tutto astorica. I bandi, non di rado oltremodo dettagliati nelle richieste di scelte materiche e formali, più che rappresentare occasioni per elevare qualitativamente gli ambiti di fruizione pubblica, avevano rappresentato – almeno fino agli Anni Novanta – strumenti di riproposizione iterata di soluzioni formali ormai desuete e strumenti di gestione politica delle committenze, in assenza di un orizzonte culturale realmente aggiornato. Ne è derivata quella che i critici hanno chiamato “arte duepercento“: un sistema alimentato da “professionisti del 2%” piuttosto che da artisti in grado di confrontarsi con l’arte del loro tempo.

L’anno 2017 tra passi avanti e limiti

Le Linee guida del 2017 prescrivono una tempestiva selezione dell’artista da coinvolgere fin dalle prime fasi del progetto, al fine di consentire una interrelazione effettiva tra opera d’arte e architettura, sia da un punto di vista formale-espressivo sia da un punto di vista tecnico. L’aggiornamento individua possibili interventi dell’artista nel contesto urbano mediante forme e linguaggi contemporanei che possano conferire riconoscibilità e qualità non solo all’edificio, ma anche a più ampi spazi di sua pertinenza. Vi è però da chiedersi se la nuova interpretazione della normativa possa davvero indurre le amministrazioni a finanziare anche progetti di arte pubblica temporanea e immateriale, come già invece ammesso dalle guidelines di Public Art di molte città nordamericane – per esempio quelle di Vancouver, promotrice di una funzione sociale dell’arte pubblica per un riassetto del tessuto urbano – o anche di alcuni Paesi nordeuropei, discipline che riconoscono un ruolo fondamentale e più attivo al curatore anche nella fase di accompagnamento dell’impatto dell’opera nel luogo cui è destinata, con funzione di mediatore per un dialogo con gli abitanti del contesto urbano.

Dall’arte per l’edificio all’arte nello spazio pubblico

Il sistema dell’arte pubblica delineatosi oggi in Italia si struttura, seppur in forma non istituzionalizzata, su di un’articolazione “dualista“: da un lato l’opera d’arte pubblica sita nel contesto dell’edificio pubblico, finanziata dalla legge 717 del 1949; dall’altro l’opera d’arte in uno spazio pubblico autonomo, non frutto di scelte programmatiche strutturate, ma finanziata da fondi pubblici occasionali, di volta in volta specificamente previsti, il cui ammontare dipende da scelte di politica occasionale e variabili nel tempo, e non gestiti in genere da commissioni di specialisti, salvo alcune situazioni virtuose, come ad esempio quelle torinese e milanese ma anche poche altre, da cui la sporadica e spesso inadeguata qualità dell’intervento. La committenza mediante la legge del 2% dipende direttamente da politiche di rinnovamento e investimento in edilizia pubblica; inoltre, non di tutte le tipologie di edilizia, restandone escluse molte tipologie di edifici pubblici: si pensi a quelli scolastici, alle università… La realizzazione di arte pubblica in questi casi non è pertanto portato di una autonoma e specifica attività di programmazione di interventi artistici nello spazio pubblico, quanto piuttosto consequenziale alla programmazione di opere pubbliche per la realizzazione di edifici pubblici.

Passare dalle occasioni speciali ad avere un sistema solido

L’ipotesi alternativa del sistema – quella dell’arte nello spazio pubblico, della committenza pubblica non conseguente a politiche di edilizia pubblica, quella con motivazione specificamente culturale, attenta al territorio e ai suoi abitanti – è oggi in Italia solo eventuale e occasionale, perché finanziata da fondi occasionali o speciali, di volta in volta specificamente previsti e destinati alla realizzazione di specifici progetti, il cui ammontare dipende da scelte di politica anche temporalmente variabili.

Sarebbe opportuno poter contare sulla istituzione di un fondo specifico, da destinare alla realizzazione di opere e interventi artistici per lo spazio pubblico, dotato di fondi stanziati a livello nazionale o locale, anche con finanziamenti in partenariato con privati. La Legge del 2% non va abbandonata, ma va riconosciuto con chiarezza che essa da sola non è in grado di produrre una politica dell’arte pubblica contemporanea all’altezza delle pratiche artistiche odierne.

Distinguere tra edifici e spazi pubblici

Mentre l’opera collegata all’edificio pubblico dovrebbe conseguire il carattere della durabilità dell’intervento dell’artista, pur tenendo in considerazione i nuovi linguaggi del contemporaneo, l’opera d’arte nello spazio pubblico si dovrebbe affermare come aperta ad accogliere interventi anche immateriali e relazionali quale pratica collaborativa, partecipativa e di processo. Queste due finalità richiedono strumenti distinti: la Legge del 2% può continuare a occuparsi della prima, ma la seconda esige fondi dedicati, commissioni permanenti e politiche culturali autonome che oggi in Italia mancano quasi ovunque. Il sistema di produzione e finanziamento dell’arte pubblica è indicatore della concezione di patrimonio culturale adottata e promossa da ciascun paese nonché delle scelte di politica culturale operate in tale contesto. Finché l’Italia non sceglierà di dotarsi di un sistema strutturato per l’arte nello spazio pubblico autonomo, la qualità della committenza resterà dipendente dalla sensibilità dei singoli funzionari e dalla fortuna di trovare bandi ben costruiti: condizioni necessarie ma non sufficienti.

Cosimo Veneziano

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