Tutte le volte che gli artisti hanno bisogno di un avvocato

Bolognese classe 1970, Andrea Pizzi è l’avvocato degli artisti. Non un avvocato dell’arte – anche, ovviamente – ma soprattutto degli artisti. A lui abbiamo chiesto di raccontare le tante forme di collaborazione che si instaurano con un legale, soprattutto quando si percorrono fattispecie a rischio. Dalla nudità ai graffiti, dall’appropriazionismo ai minori. Ecco una carrellata dei casi più frequenti.

Il vero artista non vede e non sente come le persone comuni. Pratica l’arte come pratica la sua vita: con gioia, dolore, ripugno, orgoglio, amore, rabbia. Non si risparmia, usa il suo corpo o tutti i materiali che gli è possibile o, addirittura, impossibile utilizzare. Spesso senza calcolare le conseguenze per sé o per gli altri o per la stessa esistenza della propria arte. L’artista non ha come obiettivo di essere inoffensivo, rassicurante o di perseguire il “bello”.

L’ARTE E LA LEGGE

L’arte è libera e libero è il suo insegnamento, afferma la nostra Costituzione, ma talvolta l’espressione artistica prescinde dalla realtà normata in cui viviamo e, conseguentemente, rischia di scontrarsi con essa. Come? Ad esempio quando l’azione o la creazione dell’artista può comportare la violazione di una o più leggi che disciplinano la nostra comunità. In diversi casi l’artista è consapevole di questa “illegittimità”, che considera parte integrante della sua azione. In tanti altri casi la consapevolezza dell’illegalità non c’è o, semmai, si può presentare come dubbio. L’invenzione è sostanzialmente disobbedienza, modifica dello stato delle cose. Spesso l’artista non cerca neppure consenso o connivenza, bensì semplicemente intende rendere visibili o percepibili cose, sentimenti, pensieri.
Quando la contrarietà alla norma giuridica tocca uno degli aspetti fondamentali dell’idea creativa dell’artista, il problema diventa procedere nel progetto nonostante le conseguenze oppure abbandonarlo. Diverso il caso in cui la situazione d’illegittimità attenga ad alcune modalità o situazioni che l’artista stesso non considera fondamentali e imprescindibili per la sua idea creativa e che, pertanto, possono essere modificate senza intaccare nella sostanza il progetto originale. Tante altre volte l’artista non ci pensa proprio a questo aspetto. Punto e basta. Così correndo il rischio inutile di violare la legge.

IL CONSULTO PREVENTIVO

Ma spesso non è solo e dunque i soggetti che possono porsi dei dubbi di legittimità possono anche essere diversi: il gallerista o il privato che finanzia un progetto, l’istituzione pubblica o privata che ospita una performance ecc. Tutti soggetti diversi dall’artista e, anche per questi motivi, più sensibili agli effetti che la creazione artistica può avere sul mondo normato. In alcuni casi può nascere un contrasto tra questi ultimi soggetti e l’artista, che non vede gli eventuali problemi legali connessi o non vuole eliminarli dalla sua arte.
Per tutti questi motivi può capitare che l’artista o soggetti coinvolti con lo stesso in uno specifico progetto si rivolgano all’avvocato per conoscere il suo parere. Non parlo del “dopo”, vale a dire di un contenzioso già iniziato e di un rilievo di illegittimità già svolto, parlo del consulto in via preventiva. Un limite che mi pongo come avvocato è quello di non sostituirmi mai all’artista nello sviluppo di idee, se non espressamente richiesto da quest’ultimo. Il mio compito non è quello di sviluppare progetti artistici “legittimi e legali”, ma di verificare la potenziale conformità alla normativa vigente di quelli che l’artista vuole realizzare, qualora me li sottoponga. Sarà poi l’artista a capire il rischio di procedere o meno in una situazione illegale o le possibili modifiche al suo progetto. Ci sono pertanto innumerevoli situazioni in cui l’avvocato viene consultato al riguardo.

ANIMALI

Posso utilizzare animali vivi? Ci si chiede se sarebbero possibili oggi performance quali I like America and America likes me (1974) di Joseph Beuys con un coyote o Il Giardino del Getsemani (1979) di Pier Paolo Calzolari con un cane albino. La sensibilità è oggi cambiata rispetto all’uso di animali e, tralasciando le ipotesi di maltrattamenti, non ammissibili e che costituiscono comunque reato in Italia, si preferisce in ogni caso non utilizzarli, a meno che la loro presenza non sia limitata e avvenga comunque senza comportamenti in contrasto con le caratteristiche etologiche dell’animale stesso o affaticamenti.
Costituisce altresì reato uccidere, catturare o detenere animali protetti, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie (vale anche per le piante selvatiche protette).

John Baldessari, The Giacometti Variations, 2010

John Baldessari, The Giacometti Variations, 2010

APPROPRIAZIONISMO

Posso usare la stessa immagine creata da un altro artista cambiandola in alcune parti? L’appropriazionismo si ha quando l’artista si appropria volutamente, in tutto o in parte, della creazione artistica di un precedente suo collega, con l’intento di inglobarla, rielaborarla, distorcerla, frammentarla ecc. (diversamente sarebbe un puro plagio). In questi casi l’artista (eventualmente insieme al gallerista e/o al museo che lo ospitano o producono) chiede all’avvocato di controllare il grado di legittimità del suo operato e gli eventuali rischi connessi. Alcune volte ciò accade prima, in fase di progetto, altre volte ad opera realizzata ma non ancora esposta o pubblicata.
Tutti noi abbiamo presenti importanti casi giudiziari che, in materia, hanno coinvolto artisti quali Richard Prince, Jeff Koons o John Baldessari. Il punto di partenza è che, salvo diversa determinazione dell’autore, è solo lo stesso e non altri ad avere il diritto di rielaborare la propria creazione. Al riguardo, negli Stati Uniti è stato elaborato il concetto di fair use, cioè la possibilità di usare in determinate circostanze l’opera altrui protetta, senza autorizzazione. La sezione 107 dello US Copyright Act individua espressamente i quattro criteri di valutazione che possono portare a un uso consentito: la considerazione dello scopo e del carattere commerciale o meno dell’uso; la natura dell’opera protetta; la porzione del lavoro protetto utilizzata, nonché il potenziale effetto di tale uso sul mercato. Per le corti americane, per poter decidere se in un singolo caso è considerabile il fair use, gli elementi sopra citati devono essere valutati attentamente uno per uno (la cosiddetta Four Factor Analysis). In poche parole, se vi è uno scopo commerciale, la porzione di creazione altrui utilizzata è elevata ed è suscettibile di creare comunque perturbazione o confusione sul mercato, l’utilizzazione potrebbe rischiare di non essere considerata molto “fair”, con ogni conseguente effetto. Differente è la libera utilizzazione consentita ai sensi della nostra legge sul diritto d’autore, per la quale il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera (art. 70).
Rimane in ogni caso estremamente interessante la considerazione della possibilità di utilizzo, da parte di artisti contemporanei, di soluzioni tecnologiche prima sconosciute. Basti pensare all’evoluzione delle tecniche di digitalizzazione ed elaborazione delle immagini ecc. Proprio questo aspetto potrebbe comportare, nella pratica, una restrizione del concetto di fair use nelle possibilità di rielaborazione e appropriazione artistica dell’opera creativa altrui. Infatti, tale dottrina di utilizzazione lecita si è sviluppata nella considerazione di tecniche artistiche “tradizionali” che imponevano all’artista un agire creativo limitato e che rendeva più immediate e riconoscibili situazioni di vero e proprio plagio o di appropriazione comunque illecita. Oggi, invece, capita sempre più spesso all’avvocato di trovarsi di fronte ad artisti contemporanei che, nello sviluppo e nella realizzazione del loro intento creativo, più o meno consapevolmente, proprio avvalendosi delle enormi possibilità tecniche odierne, spesso pensano di operare nel solco di un concetto di fair use che nella realtà della giurisprudenza dei tribunali italiani si trova ad avere un’applicazione molto più restrittiva. Compito dell’avvocato è quindi evidenziare questo rischio di illegittimità.

BAMBINI E ADOLESCENTI

Avvocato, posso realizzare un’opera utilizzando dei minori?”. Mi capita di assistere a performance dove partecipano bambini e adolescenti. Se da un lato trovo estremamente utile e formativo coinvolgere i minori in programmi di didattica ed educazione all’arte (al riguardo molti musei italiani fanno un ottimo lavoro), dall’altro lato preferisco che gli stessi non vengano utilizzati in “vere” performance, e lo sconsiglio.
Salvo casi particolari, spesso il minore non riesce a cogliere lo spirito della stessa esibizione e viene sottoposto a forti – quanto inutili – stress dati dalla paura di sbagliare, dalla presenza di molti osservatori ecc. Tendenzialmente sono contrario anche al ritrarre i minori in opere fotografiche o pittoriche. Anche laddove il lavoro dell’artista sia tale da non causare nessun tipo di turbamento presente o futuro nel minore ritratto, è comunque imprescindibile che ciò avvenga raccogliendo l’espresso e inequivocabile consenso di chi ne ha la potestà.

GRAFFITI E STREET ART

Tengo distinte le due pratiche. Mi interessano storicamente più i primi, affermazione sfacciata, ossessiva, strafottente quanto spesso sorprendente nell’elaborazione grafica, dell’Io. Mi affascinano di più della Street Art e considero quest’ultima un figurativo a volte banale come i molti messaggi sociali che con essa si pretendono veicolare. Ovviamente ci sono cose grandiose anche in questo ambito, ma non mi suscita l’emozione – spesso anche in negativo – di un graffito.
Comunque, rimandando al riguardo agli scritti miei e degli altri colleghi avvocati che vi si sono cimentati, qui mi concentro solo sulla dimensione d’illegalità: mai mi è capitato qualcuno che si rivolgesse preventivamente all’avvocato. Mi è capitato di difenderli tutti dopo. La consapevolezza del vandalizzare è normalmente piena ed è intrinseca nell’azione. In alcuni casi è del tutto istintiva e non programmata, in altri è studiata come un’azione militare. Mi fa piacere vedere però che le “spaccate” di quindici anni fa, dove si colpivano indiscriminatamente monumenti antichi, portoni del XVIII secolo, palazzi storici, stanno lasciando il campo ad azioni su coperture temporanee di cantiere, contenitori dell’immondizia, scatole e coperchi urbani vari del gas, telefoni, elettricità e su tutti quegli elementi di corredo urbano non aventi un particolare valore storico artistico e, spesso, già brutti di per sé.

INQUINAMENTO E SOSTANZE TOSSICHE

Non mi riferisco alla veicolazione di messaggi ecologisti attraverso l’arte o realizzazioni ottenute col riciclo di rifiuti. Parlo di arte suscettibile di inquinare: “Avvocato, posso versare olii industriali sul terreno per rendere particolari effetti di iridescenza?”. La cosa in teoria mi piacerebbe molto, ma si consideri al riguardo che, quando la compromissione o il deterioramento è qualificabile come rilevante, vi è il reato di inquinamento ambientale (o, in casi gravi, quello di disastro ambientale). Alcuni materiali poi possono contenere anche sostanze tossiche o cancerogene. È chiaro che questa situazione, oltre che rappresentare un rischio diretto per l’artista, genererebbe sicuramente problemi per l’esposizione al pubblico o la stessa conservazione dell’opera.

Chris Burden, Shoot, 1971

Chris Burden, Shoot, 1971

NUDITÀ

Nella società odierna non ha più un particolare effetto di turbamento, anche grazie al bombardamento mediatico a cui siano ormai assuefatti. Anche nelle fiere, frequentate da un pubblico eterogeneo, l’esposizione di opere fotografiche, pittoriche o video ritraenti corpi nudi sono sostanzialmente sdoganate. Per quanto riguarda i musei, dubbi o situazioni particolari si possono presentare soprattutto con riferimento a performance. In queste situazioni spesso si consiglia di limitare l’accesso ai luoghi solo a persone adulte.
In ogni caso, rimane ancora vivo l’effetto dirompente e di rottura de Le Déjeuner sur l’herbe e, nonostante più di 150 anni trascorsi, performance quali Donna fiore di Calzolari, vista l’ultima volta a Parigi all’inizio del 2016, suscitano ancora scalpore.

ORIGINALITÀ

Spesso l’artista vuole controllare che il suo progetto nel suo complesso o alcuni elementi/materiali utilizzati ecc. non siano già stati posti in essere da altri (un controllo di cosiddetta “originalità”). In questo caso l’artista non vuole appropriarsi di alcunché di precedente e vuole controllare che la sua idea sia “veramente” originale (vedere se anche inconsapevolmente può essersi fatto influenzare da cose già viste in precedenza o se per pura casualità altri abbiano già realizzato il suo progetto o parti fondamentali di esso).
In tale situazione spesso l’artista svolge sue ricerche direttamente, si confronta con altri colleghi o curatori e, in caso di dubbio, si rivolge all’avvocato per esporre eventuali perplessità o per vagliare la legittimità di varianti o percorsi alternativi al progetto artistico originario.

OSCENITÀ

Col mutare della società e dei costumi, il reato di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico è stato sostanzialmente depenalizzato (anche se assoggettato a rilevante sanzione pecuniaria amministrativa), salvo che l’atto osceno non sia commesso vicino a luoghi frequentati da minori e vi sia il pericolo che questi vi assistano. È reato anche l’audizione o la recitazione pubblica che abbia carattere di oscenità. Il Codice penale prevede espressamente di non considerare oscena l’opera d’arte salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta o venduta o procurata a minore.
Tale assetto ci impone di considerare molto attentamente quella che il Codice penale chiama “recitazione pubblica” e che potrebbe in alcuni casi riferirsi anche a una performance. Tolti casi estremi dove il legale arriva a vivamente sconsigliare l’esecuzione, normalmente si avverte preventivamente che la rappresentazione potrebbe causare turbamento, con particolare riferimento a persone particolarmente sensibili, arrivando anche a raccogliere l’espresso consenso scritto del pubblico che vi vuole partecipare.

SICUREZZA

Non è possibile fare tutto e ovunque. L’uso di fiamme libere in molti luoghi non è ammesso. Stessa cosa dicasi per l’uso di armi da fuoco (pensiamo a Shoot [1971] di Chris Burden…) o da taglio. Diverso è ovviamente il caso, per esempio, del ciclo di opere dedicate alle armi di Pino Pascali, in realtà inoffensive in quanto riproduzioni quasi in scala e inutilizzabili. Gli stessi locali di musei, gallerie, fondazioni ecc. sono comunque soggetti a normative in materia di sicurezza, antincendio ecc. e ad esse occorre necessariamente uniformarsi.

IN CONCLUSIONE…

È una piccola e veloce panoramica degli ambiti di intervento nei quali un avvocato quotidianamente si cimenta assistendo in via preventiva gli artisti, cercando di rendere possibile la presenza dell’arte nel “mondo normato”. Tante diverse situazioni possono invece presentarsi assistendo i musei, le fondazioni, le gallerie ecc. Ma sono altre storie.

Andrea Pizzi

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #44

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