Riproduzione del patrimonio culturale: le nuove sfide del digitale

La digitalizzazione del patrimonio culturale, accelerata anche dalla pandemia, ha aperto nuovi scenari e interrogativi sulla questione del diritto d’autore

Il sito Pornhub, piattaforma di condivisione di contenuti per adulti, ha recentemente lanciato il progetto Classic Nudes, una guida interattiva che racconta i musei più famosi del mondo e alcune opere in essi custodite in chiave erotica. All’utente sono mostrate opere d’arte che riproducono scene sexy presenti nelle collezioni dei musei, che da luoghi noiosi da visitare diventano luoghi che ospitano collezioni di opere porno di inestimabile valore. Tra i musei inizialmente inseriti nella guida c’erano gli Uffizi di Firenze, il Prado di Madrid, il Louvre e il Musée d’Orsay di Parigi, la National Gallery di Londra e il Metropolitan di New York. Per la realizzazione del progetto, che ha visto la collaborazione dell’agenzia Officer & Gentleman, non è stato chiesto ai musei interessati il preventivo consenso per la riproduzione delle opere in questione.
La reazione dei musei è stata di duplice natura: da una parte gli Uffizi, il Prado e il Louvre si sono opposti alla riproduzione delle opere all’interno della guida, chiedendone la rimozione; dall’altra parte, il Musée d’Orsay, la National Gallery e il MET non hanno sollevato obiezioni e le opere fanno tuttora parte della guida online.
Per quanto riguarda gli Uffizi, la rimozione delle immagini è stata chiesta sulla base del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004), secondo cui la riproduzione dei beni culturali deve essere autorizzata dai soggetti che hanno in consegna i beni, fatte salve le norme in materia di diritto d’autore (artt. 107 e 108 del Codice). [MindGeek Holding, società proprietaria di Pornhub, ha poi spontaneamente rimosso i contenuti provenienti da Uffizi, Prado e Louvre in seguito alle proteste delle tre istituzioni, N.d.R.]

BENI CULTURALI E DIRITTO D’AUTORE: COSA DICE LA LEGGE

Si ricorda che l’art. 108 del Codice contiene delle eccezioni alla regola generale del cosiddetto utilizzo pagante, introdotte a partire del Decreto Art bonus (D.Lgs. n. 83/2014), che lasciano un certo margine di libertà agli operatori. In particolare, il comma 3 dell’art. 108 del Codice prevede che nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. Il comma 3-bis, inoltre, stabilisce che sono libere se svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, le attività di riproduzione e divulgazione nel rispetto delle altre condizioni meglio specificate nella stessa norma.
Il caso è emblematico del dibattito in corso sulla riproduzione di beni culturali non più protetti dal diritto d’autore, cioè caduti in pubblico dominio, presenti in luoghi chiusi o ad accesso controllato (per esempio nelle collezioni di musei e altre istituzioni culturali) oppure presenti sulla pubblica via e liberamente visibili (per esempio opere architettoniche). Il tema è anche quello della cosiddetta libertà di panorama, cioè della possibilità di riprodurre opere di architettura, sculture e altre opere collocate stabilmente in luoghi pubblici e liberamente visibili.

DIRITTO D’AUTORE E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Il dibattito su questi argomenti, che torna ciclicamente alla ribalta in occasione di vicende giudiziarie, è oggi di particolare interesse anche a seguito della accelerazione verso la digitalizzazione del patrimonio culturale quale conseguenza della crisi da Covid-19, che ha indotto molte istituzioni a spostare la propria attività sul web. Si consideri, inoltre, che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede investimenti per incentivare la digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori di settore di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale.
Altro tassello importante nella regolamentazione e gestione del processo di digitalizzazione del patrimonio culturale è il recepimento della Direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale e, in particolare, l’art. 14 dedicato proprio alle opere delle arti visive di pubblico dominio.
In Italia questa direttiva è in fase di recepimento e lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva, adottato il 5 agosto dal Consiglio dei Ministri, prevede l’introduzione di un nuovo articolo nella legge sul diritto d’autore, secondo cui, alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un’opera originale e fatte salve le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al D. Lgs. n. 42/2004.

Raffaella Pellegrino

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #62

Abbonati ad Artribune Magazine
Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

Scopri di più