Disconoscere un’opera d’arte: il caso Jeff Koons

Può un artista disconoscere la paternità di una propria opera? Sì, ma ci sono dei limiti, come dimostrato dalla sentenza del Tribunale di Milano sull’opera di Jeff Koons.

Il tema dell’autenticità delle opere può essere esaminato sotto diversi profili, uno di questi è il diritto dell’autore di disconoscere la paternità della propria creazione e di negarne l’autenticità, influenzando così il valore economico del bene e la sua commerciabilità.
Con una sentenza del 2019 (5 novembre) il Tribunale di Milano si è pronunciato sui limiti del diritto dell’autore di disconoscere l’opera e, nello specifico, sulla legittimità o meno del diritto dell’artista Jeff Koons di disconoscere una scultura di porcellana facente parte della serie in edizione limitata (tre esemplari numerati oltre una prova d’autore) denominata The Serpents.
La serie, ideata e progettata dall’artista, era stata in concreto realizzata nel 1988 da un’impresa artigiana italiana su commissione della galleria newyorchese dell’artista (Galleria Sonnabend), la quale aveva anche pagato i costi di produzione delle opere. La controversia è sorta poiché dell’esemplare numerato 2/3 di The Serpents esistono due copie, una di proprietà della Art Gallery dell’Università dell’Ohio (non contestata dall’artista) e una di proprietà dell’attore nella causa in questione (contestata dall’artista).
Il Tribunale ha deciso il caso applicando le norme in materia di diritto d’autore ed effettuando un bilanciamento tra il diritto dell’artista di disconoscere la propria creazione e l’interesse degli altri soggetti coinvolti (es. collezionista, gallerista) a non subire comportamenti meramente arbitrari dell’artista stesso.

L’OPERA DI JEFF KOONS

La sentenza parte dal presupposto (accolto dalla giurisprudenza ma non dalla dottrina italiana) secondo cui il diritto di disconoscere l’opera è una articolazione del diritto morale di rivendicare la paternità dell’opera (art. 20 Legge n. 633/41) e che può subire delle limitazioni in alcuni casi, così come altri diritti di natura morale. In particolare, il Tribunale ha richiamato il diritto morale all’integrità dell’opera (inteso come il diritto dell’autore di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa), che non viene riconosciuto se manca un pregiudizio all’onore o alla reputazione e se l’autore ha accettato le modifiche, nonché il diritto al ritiro dell’opera dal commercio, che viene riconosciuto all’autore solo in presenza di gravi ragioni morali.
Al termine dell’istruttoria, il Tribunale ha ritenuto: che l’esemplare 2/3 disconosciuto dall’artista di proprietà del collezionista italiano è un esemplare firmato e numerato, inizialmente riconosciuto come proprio dall’artista che lo aveva anche utilizzato per una mostra a Colonia nel 1988; che di tale esemplare non è stata dimostrata la natura di prototipo difettoso, né risulta che l’artista abbia dato disposizioni per la sua distruzione; che quell’esemplare era circolato sul mercato sin dal 1988, circostanza nota e accettata dall’artista.

© Daniela Spoto per Artribune Magazine

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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE

Sulla base di queste circostanze di fatto e in applicazione dei principi in materia di diritto d’autore, il Tribunale ha ritenuto non sussistere in concreto il diritto dell’artista di disconoscere l’opera e, di conseguenza, ha rigettato tutte le domande che poggiavano su tale presupposto. Secondo il Collegio, manca la prova del carattere lesivo dell’opera per la reputazione dell’artista e mancano le gravi ragioni morali che possono giustificare il ritiro dal commercio dell’opera rinnegata; inoltre, l’artista ha accettato la divulgazione al pubblico dell’opera, né ha preso iniziative per la sua distruzione o per impedirne la circolazione.
Ora non resta che attendere qualche anno per vedere se la sentenza è stata impugnata e se il giudice dell’appello confermerà i principi affermati dal Tribunale, sempre che le parti non decidano di chiudere la vicenda con un accordo transattivo, come hanno già fatto nel giudizio avviato nel 1997 (ca.) davanti alla Southern District Court di New York.

Raffaella Pellegrino

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #58

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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