Possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica che sia organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, nonché le organizzazioni che, sebbene non operano nei settori sopra indicati, esercitano attività di inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e/o disabili, purché siano rispettati alcuni requisiti previsti dalla normativa.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale sia le associazioni e le fondazioni, sia le società (anche di capitali) e le cooperative. Restano invece esclusi gli imprenditori individuali, le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipanti.
Il requisito principale richiesto dalla legge è quello dell’assenza dello scopo di lucro, inteso come divieto di distribuzione di utili ai componenti dell’organizzazione.
Altre caratteristiche dell’impresa sociale sono:
a) la democraticità della gestione, cioè la previsione di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella gestione dell’impresa;
b) la tendenziale apertura al coinvolgimento nell’organizzazione di tutti coloro che siano portatori dei medesimi interessi perseguiti dall’ente;
c) la partecipazione dei beneficiari finali alla valutazione dei risultati;
d) la rendicontazione sociale effettuata tramite il bilancio sociale, al fine di consentire a chiunque sia interessato a farlo la verifica del raggiungimento dei risultati da parte dell’impresa.

L’impresa sociale non si regge però sulla beneficenza. L’impresa sociale va infatti considerata come un’impresa a tutti gli effetti, anche se con caratteristiche particolari. Pertanto la portata più innovativa che lo schema giuridico dell’impresa sociale introduce nel sistema degli enti no profit è quello relativo alla mentalità imprenditoriale ed alla necessaria impostazione che l’imprenditore (anche se sociale) deve assumere nell’identificazione del proprio prodotto, del mercato al quale si deve rivolgere e dei fattori critici che devono essere risolti.
I punti più delicati della novità legislativa? Sono quelli che molto probabilmente hanno contribuito al mancato pieno decollo di questo schema giuridico: soprattutto la mancata armonizzazione del sistema fiscale collegato a questa specifica forma giuridica, ma anche le procedure e le valutazioni previste in caso di operazioni straordinarie e la questione relativa ai controlli cui assoggettare tali enti.
Claudia Balocchini