Libera riproduzione. A volte

La legge italiana sul diritto d’autore del 1941 riconosce il principio del necessario consenso dell’autore a qualunque forma di sfruttamento o godimento della sua opera. Tuttavia, l’utilizzazione dell’opera può risultare libera. Ma solo in ipotesi tassativamente previste dalla normativa vigente.

Sono autorizzate le libere riproduzioni, in quanto non necessitano del previo consenso dell’autore, alcune forme ben delineate dalla legge sul diritto d’autore. Ecco un elenco:
a) la riproduzione o comunicazione al pubblico in riviste o giornali degli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato;
b) la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato;
c) la riproduzione per uso personale, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo;
d) il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale. Tale eccezione ha ad oggetto esclusivamente gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali, i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini;
e) il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

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Appunti e dispense

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
La possibilità di fare una citazione non può in ogni caso concretizzarsi nella riproduzione integrale dell’opera citata: dunque non sarà citabile, ad esempio, un’opera fotografica oppure un’opera letteraria breve o brevissima.
Una norma di recente introduzione consente oggi anche la libera pubblicazione attraverso Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, ma solo per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Resta comunque vietata ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.
Qualora sussistano ipotesi di libera utilizzazione occorre ricordare l’obbligo di corretta e completa indicazione della fonte. Così, nella citazione di un testo, ad esempio, andranno indicati non solo il nome dell’autore, il titolo dell’opera dalla quale la porzione è tratta, ma anche il luogo e la data di edizione dell’opera, l’editore e l’eventuale traduttore.
Anche i siti web, nel caso presentino caratteristiche di originalità e creatività adeguate, possono essere qualificati come vere e proprie opere dell’ingegno. Se così è, come pare emergere anche dalle più recenti pronunce della giurisprudenza, al sito dovranno applicarsi le disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore.

Claudia Balocchini

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Claudia Balocchini

Claudia Balocchini

Claudia Balocchini è avvocato, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 2007 è specializzata nel diritto degli enti e delle società, in diritto tributario nonché tutela dei beni culturali e delle opere creative e dell’ingegno. E' consulente per società ed…

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