Onlus. Un’etichetta che fa meritare agevolazioni fiscali.

La categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è un’ulteriore “etichetta” prevista dalla normativa tributaria. I soggetti che possono rientrare in tale categoria sono sottoposti a un regime particolare di agevolazioni fiscali. Entriamo nel merito insieme a Claudia Balocchini.

Il legislatore ha previsto una disciplina particolare per determinati enti, chiamati Onlus. Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale non sono un diverso tipo di ente (aggiuntivo rispetto per esempio alle forme “associazione”, “fondazione” ecc.) bensì una qualifica aggiuntiva che un ente può meritare o meno.
Lo scopo della disciplina è infatti quello di agevolare solo le organizzazioni operanti senza scopo di lucro che svolgono determinate attività di interesse collettivo per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. A particolari condizioni previste dalla legge, quindi, possono assumere la qualifica di Onlus le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica che quindi abbiano per il legislatore una particolare utilità sociale.
La disciplina di favore per le Onlus in campo tributario prevede che le attività considerate come “direttamente connesse” dal legislatore, anche se di fatto attività commerciali, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini delle dichiarazioni fiscali.
Quindi è importante comprendere quali siano le attività considerate “direttamente connesse”: non solo le attività integrative a quelle istituzionali (primarie), ma anche quelle attività svolte nei medesimi settori istituzionali a beneficio però di soggetti diversi da quelli che il legislatore ritiene siano i diretti fruitori delle attività di tutte le ONLUS (quindi diversi dalle persone che non versano in condizioni di svantaggio).
Per queste ultime attività è previsto però l’obbligo di una gestione separata nella contabilità del soggetto Onlus.
Per tutti gli altri redditi conseguiti dalle Onlus si applicano in quanto compatibili le previsioni normative in materia di enti non commerciali.

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Per quanto riguarda la disciplina ai fini Iva, le Onlus sono soggetti passivi di tale imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali. Pertanto, i proventi di tutte le attività direttamente connesse a quelle istituzionali non concorrono alla determinazione del reddito di impresa ma possono avere comunque rilevanza ai fini Iva.
Vi sono invece esenzioni Iva per chi opera nei confronti di una Onlus. Le prestazioni di divulgazione pubblicitaria volte alla promozione delle attività istituzionali delle Onlus, nonché gran parte delle cessioni gratuite di beni non scontano alcuna imposta Iva.
I soggetti dotati della qualifica di Onlus vantano inoltre l’esenzione totale dall’imposta di bollo, dalle tasse di concessioni governative per tutti gli atti ed i provvedimenti riguardanti le Onlus e dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni per trasferimenti di beni o diritti a favore di Onlus.
Anche in materia di imposta di registro esistono delle agevolazioni: per gli atti costitutivi e modificativi dello statuto delle Onlus il pagamento è sempre in misura fissa. Così come per gli atti di trasferimento di proprietà immobiliare e di trasferimento di diritti reali di godimento (diritti di usufrutto, uso, abitazione, ecc.) effettuati nei confronti delle Onlus, a condizione che sia espressamente dichiarata l’intenzione di utilizzare i beni direttamente per le proprie attività ed entro due anni dall’acquisto.
Infine, per l’imposta sugli intrattenimenti per le attività spettacolistiche svolte dalle Onlus, è prevista l’esenzione totale per tutte le attività che sono svolte occasionalmente, sono realizzate nell’ambito di celebrazioni, ricorrenze o compagne di sensibilizzazione, e per le quali è stata data comunicazione alla Siae prima dell’inizio della manifestazione.

Claudia Balocchini

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Claudia Balocchini

Claudia Balocchini

Claudia Balocchini è avvocato, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 2007 è specializzata nel diritto degli enti e delle società, in diritto tributario nonché tutela dei beni culturali e delle opere creative e dell’ingegno. E' consulente per società ed…

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