Opere orfane: una proposta europea

Il 24 maggio 2011 la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva comunitaria su taluni usi consentiti delle opere orfane. Cerchiamo, con l’aiuto della nostra esperta di diritto Raffaella Pellegrino, di capirci qualcosa di più.

Le opere orfane sono le opere protette dal diritto d’autore di cui non sia possibile individuare o rintracciare gli aventi diritto, ai quali richiedere il consenso necessario per il loro legittimo sfruttamento. La proposta di direttiva si inserisce nel più ampio progetto di digitalizzazione delle collezioni di opere conservate presso biblioteche, musei, archivi e altri organismi e si pone l’obiettivo di rendere possibile, a talune condizioni, lo sfruttamento di un ingente patrimonio culturale, altrimenti bloccato.
La proposta di direttiva disciplina determinate utilizzazioni delle opere orfane, effettuate da parte di determinati soggetti: biblioteche, istituti di istruzione, musei pubblicamente accessibili, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico ed emittenti del servizio pubblico (art. 1.1 della direttiva).
Secondo la direttiva lo status di opera orfana si acquista qualora, a seguito di una ricerca diligente effettuata dalle predette organizzazioni nello Stato membro di prima pubblicazione o trasmissione dell’opera, non sia possibile individuare il titolare dei diritti oppure, anche se individuato, non sia possibile rintracciarlo.
Non tutte le tipologie di opere dell’ingegno rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. Questa speciale normativa si applica: alle opere pubblicate in uno Stato membro sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni che facciano parte delle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione, musei o archivi pubblicamente accessibili; alle opere cinematografiche o audiovisive conservate nelle collezioni di istituti per il patrimonio cinematografico; alle opere cinematografiche, audio o audiovisive prodotte da emittenti del servizio pubblico prima del 31 dicembre 2002 e che siano conservate nei loro archivi (art. 3.2 della direttiva).

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Una volta accertato lo status di opera orfana, gli organismi predetti potranno effettuare solo alcune forme di utilizzazione e per determinati fini. In particolare, è lecita la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (in altre parole, la comunicazione al pubblico tramite Internet) e la riproduzione ai fini della digitalizzazione, messa a disposizione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro. Gli scopi perseguiti dagli organismi devono rientrare nella loro missione di interesse pubblico, ossia la conservazione, il restauro e la messa a disposizione delle opere delle proprie collezioni per motivi di ordine culturale e formativo.
Sono pertanto escluse dalla disciplina sulle opere orfane le altre opere non espressamente menzionate dalla direttiva, come i fonogrammi, le singole fotografie e le altre immagini, nonché le altre forme di sfruttamento, come la riproduzione su supporti per uso commerciale e l’eventuale distribuzione.
Per le altre opere e le altre forme di sfruttamento permane, dunque, lo stato di incertezza giuridica legata al fatto che, non essendo opere di pubblico dominio, possono essere sfruttate solo con il consenso degli aventi diritto, e l’impossibilità di richiedere le necessarie autorizzazioni non legittima tale utilizzo, anche se di buona fede.
(Ultimo aggiornamento: 1/9/2011)

Raffaella Pellegrino

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #2

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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