Opere d’arte e reato di propaganda fascista. Riflessioni sulla legge Fiano

La proposta di legge Fiano, approvata alla Camera e ora al vaglio del Senato, mira a punire la propaganda di contenuti e immagini del regime fascista e nazifascista. Ma cosa succederà alle opere d’arte relative al ventennio e ai documenti storici dell’epoca?

Il 12 settembre la Camera ha approvato la proposta di legge Fiano (atto 3343), la quale prevede “l’introduzione dell’articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista”. L’obiettivo è quello di avere uno strumento legislativo che permetta di punire “chiunque propagandi le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiami pubblicamente la simbologia o la gestualità”.
Nonostante tale proposta miri in primo piano a colpire quella “complessa attività commerciale che ruota intorno alla vendita e al commercio di gadget riproducenti immagini, simboli o slogan esplicitamente rievocativi dell’ideologia del regime fascista o nazifascista”, il richiamo diretto a immagini e simboli potrebbe coinvolgere le opere d’arte raffiguranti persone e simbologie chiaramente riferite al periodo fascista.
In altre parole, esporre pubblicamente opere di Mario Sironi, Gerardo Dottori o Enrico Prampolini, ma anche di Maurizio Cattelan o Eva Marisaldi potrà essere considerato un reato? I lavori di questi artisti dovranno essere ritirati dalle sale dei musei?

Enrico Prampolini, Dinamica dell'azione. Miti dell'azione. Mussolini a cavallo, 1939

Enrico Prampolini, Dinamica dell’azione. Miti dell’azione. Mussolini a cavallo, 1939

LEGGE SCELBA, LEGGE MANCINO E LEGGE FIANO

Le leggi che puniscono reati riconducibili alla propaganda di idee proprie del fascismo sono la legge Scelba (L.645 del 1952) e la legge Mancino (L.205 del 1993). La prima vieta la “riorganizzazione del disciolto partito fascista” e detta la disciplina dei reati di apologia e manifestazioni fasciste mentre la successiva punisce chiunque faccia propaganda di idee fondate sull’odio raziale o etnico oppure istighi a commettere violenza ispirata da questi stessi moventi.
La proposta di legge Fiano, passata adesso in discussione al Senato, si inserisce, dunque, in un contesto normativo già strutturato e maturo.
A differenza dei primi due testi di legge, che individuano comportamenti punibili in termini di pericolo (si punisce per la semplice messa in pericolo di un certo bene giuridico), la fattispecie proposta dalla legge Fiano è classificabile come un reato di danno (si punisce l’offesa di un bene giuridico protetto). In tal senso, sarà sufficiente il semplice fatto di esporre, produrre o diffondere beni raffiguranti persone, immagini o simboli richiamanti i contenuti propri del partito fascista per la configurazione del reato.

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

In che misura, dunque, l’esposizione e la creazione di opere d’arte contraddistinte da un’adesione mimica e simbolica all’ideologia fascista sarà affetta e influenzata da questa nuova legge?
Il ragionamento non può che prendere le mosse dal riferimento ai due articoli della Costituzione: il 21 (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”) e il 33 (“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”).
Il caso in esame sembra interessare il fatto che l’art. 33 riguardi sia il momento creativo di un’opera, che anche “quello della rappresentazione e comunicazione esteriore”. Inoltre, l’art. 21 garantisce due diversi diritti: il primo ‒ sostanziale ‒ alla libera manifestazione del pensiero; il secondo ‒ strumentale e accessorio rispetto all’altro ‒ a impiegare la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione per manifestarlo.
La protezione della libertà di espressione, sia nel momento di produzione che di diffusione, tutela certamente anche le opere artistiche, definite dalla Corte Costituzionale “tra le più elevate forme di pensiero” (sentenza 59/1960).
Ciò premesso, sembra possibile poter affermare che, finché si rimane nel contesto della creazione artistica, la libertà di espressione costituzionalmente garantita copre (e coprirà) anche quelle opere che possono disturbare, provocare e scandalizzare per il loro riferimento all’ideologia fascista e/o nazionalsocialista.
Il criterio della gerarchia delle fonti, per il quale la fonte superiore prevale su quella inferiore, non permetterà quindi che l’eventuale promulgazione della legge Fiano influisca sul principio di libertà di espressione delle creazioni artistiche, motivo per cui le opere d’arte con un esplicito riferimento al ventennio fascista potranno continuare a essere esposte nei musei.
Ciò detto, potrebbe apparire opportuna un’ulteriore specificazione, da inserire nel futuro art. 293-bis del Codice Penale, circa l’esenzione delle opere d’arte dall’applicazione della presente disposizione, alla stessa maniera in cui l’art. 529 CP esenta le creazioni artistiche e di scienza dalla normale applicazione del reato di oscenità riferito ad atti e oggetti.

Mario Sironi, 16 novembre 1922 - Popolo d'Italia

Mario Sironi, 16 novembre 1922 – Popolo d’Italia

ESPOSIZIONE E PROPAGANDA

La proposta di legge Fiano risulta interessante anche da un ulteriore punto di vista: il reato di propaganda ivi contenuto potrà essere applicabile agli oggetti evocativi del ventennio fascista esposti in un museo? Tale interrogativo si inserisce nel dibattito rispetto all’opportunità o meno di realizzare un c.d. “Museo del Fascismo” a Predappio, paese natale di Benito Mussolini, presso l’ex Casa del Fascio. Il progetto di questo museo prevede l’esposizione di cimeli, oggetti e altri dispositivi con un intento non celebrativo bensì di rievocazione e analisi storica. Tali oggetti, non rientrando nella categoria di opere d’arte (che, come analizzato, sono e resterebbero tutelate sia nella loro produzione che circolazione e diffusione) rischierebbero di essere vietati dall’entrata in vigore della legge in esame in quanto contenenti immagini o simboli che si riferiscono all’immaginario fascista.
L’eventuale promulgazione della legge Fiano si inserirebbe nel seguente contesto: da una parte risulterebbe vietata la vendita di gadget riferiti al ventennio fascista, con intento propagandistico quindi sanzionabile, dall’altra, al contempo, si rischia che l’esposizione di cimeli, reperti, documenti e testimonianze legate al fascismo venga vietata anche in ambito museale.
In questo contesto diventa fondamentale, dunque, distinguere tra azione di tipo espositivo e azione di tipo propagandistico.
Secondo la definizione ufficiale fornita dall’ICOM, “il Museo è un’istituzione (…) che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e specificamente le espone per scopi di studio, istruzione e diletto”.
La definizione di propagandare, invece, così come riportato dalla Treccani, si avvicina maggiormente ai concetti di promuovere, diffondere, divulgare o promulgare; azioni avulse dalla più ampia missione di un’istituzione museale così come sopra descritta.
In conclusione, distinte le diverse situazioni, è quindi auspicabile che un’eventuale applicazione del disposto della legge Fiano riesca a scernere i due diversi contesti, marcando una differenza tra oggetti prodotti, esposti e venduti come propaganda del ventennio, e altri invece (seppur richiamanti ugualmente la simbologia e le immagini del partito fascista) aventi un intento didattico e di ricostruzione storica.

Anna Pirri

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Anna Pirri

Anna Pirri

Dottoressa in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, attualmente dottoranda in Analysis and Management of Cultural Heritage alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

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