Donazioni: chi paga se le opere vengono danneggiate?

Il Tribunale di Verona ha precisato quando un ente locale è responsabile del deterioramento di opere d'arte e in quali circostanze sono invece gli artisti a dover pagare/restituire quanto speso per la custodia delle opere.

QUANDO LA DONAZIONE FINISCE IN MAGAZZINO
A seguito della morte di un artista, la moglie e la figlia avevano preso contatti con un Comune dell’alta Italia, all’esito dei quali era stato elaborato un progetto di valorizzazione delle opere dell’artista, finalizzato a creare un legame tra lo stesso e la città.
A seguito di numerosi colloqui ed incontri, il Comune aveva deliberato di accettare dalle eredi la donazione di diciotto opere dell’artista e – in attesa del perfezionamento di tale donazione – di accettare il deposito decennale gratuito di quarantadue opere, con vincolo di inalienabilità con deposito gratuito di altre cinquantotto opere, insieme a ulteriori dieci oggetti. Nella stessa delibera, il Comune aveva riconosciuto “il grande valore culturale” delle opere, impegnandosi a valorizzarle, e si era assunto ogni responsabilità circa “lo stato di conservazione delle opere in deposito”. L’anno successivo le opere erano state trasferite a cura del Comune e solo a distanza di anni e dopo numerose richieste rimaste prive di riscontro, la moglie e la figlia avevano appreso della rimozione delle opere dal sito di destinazione a un magazzino di una società terza.
In tale lasso di tempo, le opere dell’artista erano state trattate in maniera del tutto inidonea alla loro corretta conservazione e avevano subito numerosi e gravi danneggiamenti (le opere avevano subito un’alluvione ed erano ricoperte di fango).

HANNO RAGIONE LE EREDI
Le eredi introducevano una causa nei confronti del Comune basandosi sull’esistenza di un contratto di deposito intervenuto tra le parti.
Il Comune si costituiva in giudizio negando ogni propria responsabilità e contestando la quantificazione economica delle opere in questione. Il Comune inoltre domandava nei confronti delle eredi la condanna a restituire l’importo delle spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto e la conservazione delle opere, ritenendo che le stesse non fossero giustificate in quanto le eredi non avevano dato corso alla donazione delle diciotto opere menzionate nella deliberazione comunale del 1997.
Il Tribunale di Verona (Sentenza 22 gennaio 2016) ha evidenziato che il contratto di deposito non era mai stato stipulato tra le parti – esisteva invece solo la delibera comunale – e che pertanto una responsabilità contrattuale non era ipotizzabile. Era invece ravvisabile una responsabilità per aver ricevuto indebitamente le opere con connesso obbligo di restituzione e di risarcimento in caso di loro deterioramento (art. 2037 c.c.). Pertanto il Comune è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dalle opere da corrispondere alle eredi.

Ugo Rondinone, Seven Magic Mountains, Las Vegas, Nevada, 2016 - Photo by Gianfranco Gorgoni. Courtesy of Art Production Fund and Nevada Museum of Art

Ugo Rondinone, Seven Magic Mountains, Las Vegas, Nevada, 2016 – Photo by Gianfranco Gorgoni. Courtesy of Art Production Fund and Nevada Museum of Art

ANZI NO, HA RAGIONE IL COMUNE
Allo stesso tempo, però, il Tribunale ha anche accolto la domanda riconvenzionale formulata dal Comune, poiché le spese sostenute dal Comune per il trasporto e la custodia delle opere hanno rappresentato un esborso per l’Amministrazione e un correlato arricchimento per le eredi, da considerarsi ingiustificato in quanto le parti non avevano mai stipulato né un accordo né un contratto di deposito delle opere.
Pertanto, posto che l’artista ha diritto al risarcimento dell’eventuale danneggiamento delle opere anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna formalizzazione contrattuale, esiste l’opposto e corrispondente diritto per il soggetto che ha ricevuto le opere di vedersi rimborsare dagli artisti (o dai loro eredi) le spese sostenute per il deposito, il trasferimento e/o l’archiviazione delle opere.
Per tutelarsi, da entrambe le parti, è dunque sempre opportuno procedere alla stipula (almeno) di una scrittura privata che disciplini i rapporti e stabilisca chi e in quale percentuale sostiene le spese necessarie.

Claudia Balocchini

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Claudia Balocchini

Claudia Balocchini

Claudia Balocchini è avvocato, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 2007 è specializzata nel diritto degli enti e delle società, in diritto tributario nonché tutela dei beni culturali e delle opere creative e dell’ingegno. E' consulente per società ed…

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