Opere d’arte: quali sono i limiti e le condizioni per citarle?

Nella tutela del diritto d’autore rientra anche il tema, spesso delicato, della citazione di un’opera d’arte. Ma cosa dice la legge italiana in merito?

Nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi vige la regola generale secondo cui l’utilizzazione di opere e materiali protetti deve essere preventivamente autorizzata dai titolari dei diritti (d’autore e connessi), a meno che non ricorra uno dei casi di eccezioni e limitazioni.
In un sistema così delineato la protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è necessaria per incentivare la creatività di autori e artisti interpreti ed esecutori, ma anche per consentire ai produttori (per esempio di fonogrammi e audiovisivi) di continuare a finanziare tali creazioni, ciò anche nell’interesse dei consumatori, della cultura e del pubblico in generale. Al contempo è però importante prevedere alcune eccezioni e limitazioni per raggiungere un giusto equilibrio tra il diritto dei titolari a essere remunerati e l’interesse degli utilizzatori e della collettività alla circolazione e alla fruizione del patrimonio culturale.
Tra le eccezioni e limitazioni ai diritti d’autore e connessi c’è la citazione, che in Italia è disciplinata dall’art. 70 della legge sul diritto d’autore. Tale norma stabilisce che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; inoltre, se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. La citazione, inoltre, deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi degli autori, dell’editore e dell’eventuale traduttore.

“La riproduzione fotografica in scala, così come qualsiasi altro tipo di moltiplicazione dell’opera, rientra nel diritto di esclusiva dell’autore e deve essere autorizzata”.

Questa norma è spesso soggetta a interpretazioni non corrette volte a estendere i confini delle utilizzazioni che non necessitano del consenso dei titolari dei diritti. In passato, per esempio, è stata invocata la citazione per giustificare la pubblicazione di un catalogo contenente le riproduzioni fotografiche di opere d’arte esposte in una mostra senza il preventivo consenso dell’autore. In relazione ai cataloghi delle mostre è ormai pacifico che la riproduzione fotografica di opere d’arte in queste pubblicazioni costituisce, fra gli altri, esercizio del diritto di riproduzione, che deve essere autorizzato dall’autore. Ciò anche alla luce del principio secondo cui essere proprietari di un’opera non significa anche avere i diritti di utilizzazione di quell’opera, poiché per legge la cessione di uno o più esemplari dell’opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti.

IL CASO MARIO SCHIFANO

Sulla citazione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (08/02/2022, n. 4038), che ha chiarito quali sono le condizioni affinché la riproduzione di un’opera sia considerata citazione lecita e non violazione dei diritti d’autore.
Il caso esaminato dalla Corte ha riguardato le opere dell’artista Mario Schifano e ha visto il coinvolgimento di diversi soggetti, tra cui l’Archivio M.S. e la Fondazione M.S. Multistudio. Uno dei fatti oggetto di contestazione – oltre all’uso improprio del nome dell’artista – era la riproduzione in scala di 24mila opere all’interno di un’opera in sei volumi, pubblicata dalla Fondazione e avente a oggetto la catalogazione informatica dei dati relativi ad alcune delle opere dell’artista presenti nell’archivio della Fondazione.
Tralasciando il caso specifico, è importante soffermarsi sul principio generale sancito dalla Cassazione, che rappresenta un criterio utile per futuri e ipotetici utilizzatori.
La Corte ha chiarito che la riproduzione di un’opera d’arte, quando sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, non costituisce una citazione, cioè una utilizzazione libera in base all’art. 70 della legge sul diritto d’autore. Inoltre, per aversi citazione la riproduzione parziale deve essere strumentale agli scopi di critica e discussione, oltre che al fine meramente illustrativo correlato ad attività di insegnamento e di ricerca scientifica dell’utilizzatore. Il nesso di strumentalità impone di verificare se la riproduzione, anche per l’estensione con cui è effettuata, non sia eccedente rispetto ai fini di critica, discussione e insegnamento. I frammenti riprodotti, poi, non devono porsi in concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera che spetta al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
In mancanza di tali condizioni anche la riproduzione fotografica in scala, così come qualsiasi altro tipo di moltiplicazione dell’opera, rientra nel diritto di esclusiva dell’autore e deve essere autorizzata, senza che possa essere invocato il diritto di citazione.

Raffaella Pellegrino

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #65

Abbonati ad Artribune Magazine
Acquista la tua 
inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

Scopri di più