Vademecum sul diritto di seguito

L’avvocato esperto in proprietà intellettuale Raffaella Pellegrino approfondisce i contenuti del Vademecum sull’applicazione del diritto di seguito.

È stato recentemente pubblicato sul sito della SIAE (la Società Italiana degli Autori ed Editori) il Vademecum relativo all’applicazione del diritto di seguito, frutto della collaborazione tra la Sezione OLAF della SIAE, la Divisione Rete Territoriale, il MiBAC e gli operatori del mercato dell’arte.
Come ormai noto, il diritto di seguito è il diritto riconosciuto agli autori di opere d’arte e di manoscritti di ricevere un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore.
Il diritto di seguito è dovuto quando le vendite dell’opera abbiano le seguenti caratteristiche:

  1. siano successive alla prima cessione operata direttamente dall’autore dell’opera;
  2. siano avvenute con l’intervento di un professionista del mercato dell’arte (galleria d’arte, casa d’aste o altro professionista del settore) in qualità di venditore, acquirente e intermediario;
  3. siano concluse al prezzo di vendita (al netto dell’IVA) non inferiore a € 3.000.

Il diritto di seguito non è dovuto:

  1. sulla prima cessione dell’opera effettuata direttamente dall’autore;
  2. sulle vendite successive alla prima cessione senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte;
  3. sulle vendite successive alla prima cessione pur con la partecipazione di un professionista, quando il prezzo di vendita (al netto dell’IVA) è inferiore a € 3.000 oppure se il prezzo di vendita (al netto dell’IVA) è compreso tra € 3.000 e € 10.000 e l’opera era stata acquistata direttamente dall’autore da parte del professionista nei tre anni precedenti.

Il Vademecum approfondisce – fra le altre questioni – il concetto di “prima cessione”, analizzando anche i contratti di intermediazione stipulati fra il proprietario dell’opera (autore o altro soggetto) e il professionista. Fra i contratti in uso nel settore c’è il mandato a vendere, con o senza rappresentanza, con cui il proprietario (autore o altro soggetto) affida in consegna l’opera agli operatori professionali (gallerie, case d’asta), i quali provvedono alla vendita a terzi, trattengono la provvigione per la prestazione resa e versano un quantum al proprietario. Il contratto di mandato non prevede il trasferimento della proprietà fra il proprietario (mandante) e il professionista (mandatario), ma un unico passaggio di proprietà fra l’acquirente e il professionista.

I CONTENUTI

Con particolare riferimento al rapporto di mandato a vendere, con o senza rappresentanza, tra professionista e autore, il Vademecum chiarisce quando è dovuto e quando non è dovuto il pagamento del diritto di seguito in caso di prima vendita. In particolare, non sono soggette a diritto di seguito: 1. la vendita tramite il professionista nei confronti dell’acquirente (il professionista fattura direttamente al terzo acquirente); 2. il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista (mandatario) verso l’autore (mandante) in data successiva alla vendita a terzi. Invece nel caso in cui il pagamento della quota parte di prezzo sia effettuato dal professionista (mandatario) verso l’autore (mandante) in data antecedente alla vendita a terzi, 1. la transazione tra il professionista e il terzo acquirente è soggetta al diritto di seguito, mentre 2. non è soggetto al diritto di seguito solo il pagamento della quota parte di prezzo effettuata dal professionista verso l’autore.
Il Vademecum, al quale si rinvia, contiene anche indicazioni sulle formalità e sugli adempimenti necessari per dimostrare che si è in presenza di una esenzione (stipula di un contratto scritto, fatture, documenti di trasporto ecc.) e altre importanti indicazioni operative da valutare con attenzione.

Raffaella Pellegrino

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #48

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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