Si fa presto a dire poster

Se ho i diritti per utilizzare un’immagine, posso farci quel che voglio? Ovviamente no. Ma lo sapevate che non posso nemmeno cambiare supporto? Ecco cosa è stato deciso in sede europea.

INTERESSI CONTRAPPOSTI
Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea datata 22 gennaio 2015 (causa C-419/13) potrebbe avere diversi risvolti applicativi, anche nel settore delle arti figurative. La controversia in esame vedeva contrapposte la collecting society olandese Stichting Pictoright, che gestisce i diritti degli autori di opere d’arte, e la società Art & Allposter, che commercializza opere riprodotte su poster e altri supporti materiali.
In particolare, la società Art & Allposter vende poster e altri tipi di riproduzioni di opere di pittori celebri, di cui la collecting society gestisce i diritti di sfruttamento economico. La Allposter realizza e distribuisce anche riproduzioni su tela da pittura delle opere in questione, ottenute mediante un particolare procedimento di trasferimento dell’immagine dall’iniziale supporto cartaceo alla tela. Al termine di tale procedimento di trasformazione, il supporto cartaceo dell’opera cessa di esistere ed è sostituito dalla tela, che viene messa in commercio. La collecting society si è opposta a tale modifica e alla vendita delle tele, poiché realizzate senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore (suoi associati).

SwitchArt, una delle soluzioni inventate da AllPosters

SwitchArt, una delle soluzioni inventate da AllPosters

CAMBIA IL SUPPORTO, CAMBIANO I DIRITTI
La Corte ha affermato – fra le altre cose – che una sostituzione del supporto, come quella effettuata da Allposter, ha l’effetto di creare un nuovo oggetto che incorpora l’immagine dell’opera protetta, mentre il poster, in quanto tale, cessa di esistere. Tale modifica è tale da costituire una nuova riproduzione dell’opera, che rientra nel diritto esclusivo dell’autore e necessita di una specifica autorizzazione.
In concreto occorre valutare se l’oggetto modificato, valutato nel suo insieme, sia l’oggetto che è stato immesso sul mercato con il consenso del titolare del diritto oppure comporti la creazione di un nuovo oggetto di cui deve essere autorizzata la messa in commercio. Ancora una volta risulta decisivo procedere a un attento esame del caso concreto e delle singole circostanze che lo caratterizzano, al fine di valutare la liceità dell’operazione di sfruttamento. Come noto, infatti, in base alla normativa sul diritto d’autore, tutte le forme di sfruttamento economico dell’opera rientrano nell’esclusiva dell’autore, che deve autorizzare ogni singola e autonoma commercializzazione.

Raffaella Pellegrino

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #30

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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