Il REA – Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative è un elenco tenuto dalle Camere di Commercio che raccoglie tutti i dati rilevanti a fini statistici, economici e amministrativi relativi a quei soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Parliamo quindi non solo di associazioni, ma anche di fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere.
Secondo le istruzioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico relativamente al REA, nelle ipotesi in cui non ricorrano i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (principalmente i casi di svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti comunque lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, sussiste un obbligo di iscrizione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative.
Deve quindi iscriversi al REA ogni associazione (di qualunque genere: riconosciuta, non riconosciuta, culturale, sportiva, parrocchiale, di promozione sociale ecc.) che svolga in modo sussidiario e non prevalente una o più attività a carattere commerciale – si pensi all’ipotesi della gestione di un punto di ristoro, dell’attività di vendita di prodotti in stand a fiere o altre manifestazioni – e quindi possiede un numero di partita IVA. Se, invece, l’associazione svolge esclusivamente l’attività istituzionale (ad esempio si limita a riunioni e incontri tra associati), l’obbligo dell’iscrizione al REA non sussiste.
Più in generale, per iscrivere al REA un’associazione che svolge attività economiche è necessario che queste ultime siano rivolte all’esterno e che non si tratti quindi di iniziative solo per gli associati ma anche a favore di terzi.

L’iscrizione è compiuta mediante la presentazione Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio del “Modulo R”. La Camera di Commercio competente è l’ufficio della provincia in cui si trova la sede legale dell’associazione (intesa come il luogo in cui si esplica l’attività amministrativa e direzionale che, frequentemente, coincide con la sede di esercizio dell’attività economica). Il Modulo R va presentato presso la sede legale anche nel caso in cui l’esercizio di attività economica sia svolta esclusivamente in una provincia diversa rispetto a quella della sede principale (la sede statutaria costituisce comunque il centro direzionale, gestionale e amministrativo dell’associazione).
L’iscrizione al REA deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’associazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività economica, e la mancata o ritardata iscrizione al REA è sanzionabile da parte del Registro Imprese. Gli importi della sanzione vanno da 10 euro (sanzione minima) per la presentazione della denuncia oltre il 30esimo giorno ed entro il 60esimo giorno, a 51 euro (sanzione massima) per la presentazione della denuncia oltre il 60esimo giorno, oltre le spese per diritti di segreteria e notifica (variabili da sede a sede della Camera di Commercio). Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda (ai sensi dell’art. 5 L.689/81, infatti, “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge“).
Claudia Balocchini