L’allestimento del Museo della Storia di Bologna è finito in un dibattito sul diritto d’autore 

Il recente pronunciamento del TAR per l'Emilia-Romagna, in relazione alla querelle che da mesi coinvolge il Museo della Storia di Bologna, offre uno spunto di riflessione sulla natura dell'allestimento museale: può essere considerato come opera di architettura protetta dal diritto di autore?

La questione relativa alla protezione del diritto d’autore applicata agli allestimenti museali è stata da ultimo affrontata nella sentenza del TAR Emilia-Romagna del 22 ottobre 2025. Come noto, l’allestimento museale consiste nella disposizione fisica e nell’organizzazione degli oggetti esposti all’interno di uno spazio museale, comprendendo elementi quali il design degli ambienti espositivi, l’illuminazione, la segnaletica e le modalità di interazione con il pubblico. Il caso – affrontato da Artribune nei mesi scorsi – oggetto della pronuncia ha riguardato il Museo della Storia di Bologna, situato nell’Antico Palazzo Pepoli, edificio cospicuo della città, e dedicato alla narrazione della sua evoluzione culturale e sociale, dalla Felsina etrusca fino all’epoca contemporanea. 

L’allestimento del Museo della Storia di Bologna è finito in un dibattito sul diritto d’autore 

Il caso dell’allestimento del Museo della Storia di Bologna 

Il percorso museale si articola attraverso nuclei espositivi costruiti attorno a episodi significativi, figure emblematiche, aneddoti e tematiche trasversali, presentati mediante una combinazione di oggetti, immagini ed elementi multimediali. La progettazione e l’allestimento di questo percorso sono stati curati da un architetto e designer di fama internazionale (Mario Bellini, n.d.R.) ed anche il suo progetto grafico è opera di un professionista che costituisce una figura di spicco nel panorama della grafica italiana. Con l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che nel 2024 aveva riconosciuto la protezione dell’allestimento sotto il profilo del diritto d’autore, il TAR ha sollevato dubbi circa l’idoneità del paradigma autorale ad abbracciare forme espressive quali l’allestimento museale. Secondo il Tribunale, infatti, la natura mutevole di un allestimento museale – soggetta a modifiche e integrazioni (come installazioni temporanee) in funzione delle esigenze di fruizione – renderebbe difficile individuare con precisione gli elementi concretamente tutelabili ai sensi del diritto d’autore. Tale posizione, tuttavia, appare discutibile. 

Un commento al pronunciamento del TAR sul diritto d’autore per gli allestimenti museali  

In primo luogo, infatti, come correttamente rilevato dalla stessa Soprintendenza nel provvedimento poi annullato, l’allestimento museale è da assimilarsi alle opere di architettura, per le quali la normativa sul diritto d’autore contempla e disciplina la variabilità intrinseca, che non dovrebbe quindi costituire un ostacolo all’applicazione della tutela. Inoltre, a confutazione dell’argomento secondo cui la variabilità osterebbe al riconoscimento della tutela, si richiama il combinato disposto degli articoli 4 e 18 della legge sul diritto d’autore, che estende il diritto dell’autore sull’opera anche alle relative elaborazioni e trasformazioni. Si aggiunge peraltro che vi sono forti analogie tra un allestimento museale ed il layout interno di un negozio di concept store, e per quest’ultimo già nel 2020 la Corte di Cassazione ha confermato la protezione del diritto d’autore come opera architettonica, se presenta un’originalità e una combinazione di elementi degna di tutela (cfr. Cass. 8433/2020).  

Quale tutela per gli allestimenti museali? 

Non è al momento noto se la sentenza del TAR che ha negato la tutela del diritto d’autore all’allestimento del Museo di Bologna sarà oggetto di impugnazione e se quindi costituirà l’occasione per una posizione del Consiglio di Stato sul tema. Vale comunque qui segnalare che in questo stesso anno 2025 il Consiglio di Stato con sentenza n. 3575/2025 ha ribadito che gli spazi espositivi e gli allestimenti museali possono essere oggetto di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Beni Culturali, confermando l’interesse pubblico alla conservazione ed alla loro integrità con particolare riferimento alle prospettive ed alla luce, ovvero ad elementi che dipendono da una configurazione che altro non può essere che architettonica. 

Elisabetta Berti Arnoaldi 

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