Art Bonus. Le “misure urgenti” in favore dei mecenati

Eppur si muove. Ci riferiamo alla questione delle detrazioni fiscali per i mecenati. Però si tratta ancora una volta di misure urgenti, mentre quel che ci vorrebbe sono azioni strategiche. L’analisi di Irene Sanesi.

Cambio di rotta sulle detrazioni fiscali per i mecenati. Il decreto legge su cultura e turismo prevede infatti, all’art. 1, “Misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale”, una detrazione Irpef/Ires per le erogazioni liberali alla cultura pari al 65%. L’art bonus è da ripartire in tre quote annuali di pari importo (per le imprese utilizzabile in compensazione). La nuova detrazione prevista dal decreto spetta in deroga temporanea triennale alle disposizioni del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art. 15, co 1, lett. h e i; art. 100, co 2 lett. f e g.
L’ambito di applicazione riguarda le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione o restauro a favore di beni culturali pubblici, musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici, teatri pubblici e fondazioni lirico/sinfoniche. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali l’art bonus spetta nel limite del 15% del reddito imponibile, per i soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 5xmille dei ricavi annui, anche in compensazione in F24.
Ai fini della trasparenza, i soggetti beneficiari comunicano mensilmente al MiBACT le erogazioni liberali ricevute e sono tenuti a dare pubblica comunicazione, anche sui loro siti web, della liberalità ricevuta e della destinazione.
Da una prima lettura della norma, le nuove disposizioni sembrano non applicarsi alle erogazioni liberali in natura, né alle acquisizioni di beni di interesse culturale.
Nel quadro nazionale di favore per il mecenatismo, si aggiungono le disposizioni della Regione Toscana (Legge regionale 31/07/2012 n. 45), che prevedono –per la prima volta in Italia – un credito d’imposta Irap per le persone giuridiche private, pari al 20% delle erogazioni liberali effettuate. I progetti finanziabili sono quelli promossi da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o stabile organizzazione in Toscana, che abbiano nello statuto o nell’atto costitutivo la promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e la valorizzazione patrimonio culturale o del paesaggio. I progetti devono essere coerenti con il PIC – Piano Integrato della Cultura e il Piano paesaggistico del PIT integrato. Largo ai mecenati in Toscana, dunque, la terra in cui il fenomeno è nato e si è sviluppato nel resto d’Europa. La normativa regionale, infatti, va letta e interpretata sistematicamente con quella nazionale, potendosi verificare casi di imprese (l’agevolazione Irap è rivolta ad esse e non alle persone fisiche, naturalmente) che trovano il doppio beneficio: Ires (della norma nazionale) + Irap (della norma regionale).
Mentre si registra un significativo cambio di rotta sul fronte della detrazione fiscale per le erogazioni liberali, nessuna apertura interpretativa per le sponsorizzazioni se il contribuente intende assimilarle alle spese di pubblicità (deducibili ex art. 108 del TUIR e detraibili ai fini IVA). Anche l’ultima sentenza della Cassazione n. 10062, maggio 2014, ruota integralmente intorno alla dimostrazione del concetto di “inerenza” – nesso pertinente tra le prestazioni e l’attività di impresa – di tali spese, e “strumentalità” – nesso inferenziale tra le spese di sponsorizzazione e l’incremento più o meno immediato delle vendite (sono un’azienda che produce scarpe, posso sponsorizzare una corsa podistica). Le prestazioni pubblicitarie (anche le sponsorizzazioni) devono dunque incidere positivamente sui ricavi aziendali e non solo eventualmente sull’immagine complessiva dell’impresa, con onere probatorio a carico del contribuente (Cass. 3433 e 6548 del 2012).

Dario Franceschini

Dario Franceschini

Il nuovo corso avviato dal Decreto è un primo segnale di speranza. Il sistema Italia, per quanto riguarda il mecenatismo, la filantropia e il sostegno delle imprese, dovrà però poter contare su un quadro sistematico e coerente. Il rischio è l’inefficacia dell’art bonus a causa di un mancato coordinamento complessivo e di sistema, aggravato dalla penalizzante normativa sulle sponsorizzazioni. Fino a quando la scure delle sentenze e del fisco continueranno a incombere, disorienteranno e soprattutto scoraggeranno le imprese, che cercano nel rapporto con la cultura qualcosa di diverso dall’incremento del fatturato.
Ecco allora alcune questioni ancora aperte:
– L’aumento della detrazione fiscale corrisponderà a un aumento delle donazioni? Autorevoli studi dimostrano come – da sola – la leva tributaria non sia sufficiente. È necessario che il livello statale (normativo, organizzativo, funzionale) si rapporti sempre di più con i livelli territoriali dove gli istituti di cultura, i musei, i teatri sono distribuiti, legati alla comunità locale, icone e identità di storia e memoria.
– Non è stata inserita la leva fiscale per la membership. Nel sostenere la detraibilità fiscale della manutenzione o restauro, non è forse opportuno agevolare anche l’“essere parte di”?
– Non è sopportabile, per una completa diffusione ed efficacia degli effetti delle nuove agevolazioni sulle erogazioni liberali, che vi siano interpretazioni così restrittive sulle sponsorizzazioni culturali: sono le due facce della stessa medaglia (mecenatismo e sponsum), l’una alimenta l’altra dentro un quadro normativo chiaro, sostenibile, semplice.
– Le dimore storiche, di proprietà privata, non sono state oggetto delle nuove disposizioni. Eppure le istanze di manutenzione, restauro, valorizzazione sono altissime e negli anni passati hanno potuto godere di riconoscimenti tributari che nel tempo sono andati assottigliandosi. Si faccia una sforzo di coordinamento complessivo perché il “sistema cultura” possa ripartire nel suo complesso. Interventi spot o per singoli soggetti servono a poco.
– E, una volta per tutte, si faccia uno sforzo linguistico (di contenuto va da sé), provando a utilizzare termini ed espressioni che oltre ad essere in linea con l’articolo 9 (la Repubblica prima promuove, poi tutela), hanno il coraggio di programmare “azioni strategiche” (e non “misure urgenti”) per il patrimonio.

Irene Sanesi

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Irene Sanesi

Irene Sanesi

Dottore commercialista e revisore legale. Socio fondatore e partner di BBS-pro Ballerini Sanesi professionisti associati e di BBS-Lombard con sedi a Prato e Milano. Opera in particolare nell’ambito dell’economia gestione e fiscalità del Terzo Settore con particolare riferimento alla cultura,…

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