Tutte le novità del tax credit cinema

Una sintesi delle novità introdotte nel campo del tax credit applicato al cinema e potenziato dalla Legge di Bilancio e dal decreto attuativo.

Importanti novità in materia di tax credit cinema sono contenute nel Decreto interministeriale n. 70 del 5 febbraio 2021 emanato dall’allora MiBACT di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che fa seguito alla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020), la quale ha ampliato i benefici previsti dalla Legge 220 del 2016 a favore del settore cinematografico e audiovisivo, elevando le aliquote dei crediti d’imposta fino al 40 per cento e aumentando la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel settore, che sale da 400 a 640 milioni di euro annui.
Il nuovo Decreto 70, in particolare, riscrive le norme applicative in materia di credito d’imposta previsto a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, finora disciplinati dal decreto 15 marzo 2018 (cd. “D.M. tax credit produzione”), che viene abrogato e resta in vigore solo per le richieste presentate alla data del 31 dicembre 2020.
I crediti d’imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva sono stabiliti in una misura che va dal 15 per cento fino al 40 per cento (invece del 30 per cento finora previsto) del costo complessivo di produzione di opere audiovisive (artt. 2 e 14 del decreto), così modulati:

  • ai produttori indipendenti spetta un credito d’imposta del 40 per cento del costo eleggibile di produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana;
  • ai produttori non indipendenti e alle imprese cinematografiche e audiovisive non europee spetta un credito d’imposta del 25 per cento del costo eleggibile di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino a un massimo di 5 milioni di euro per ciascuna impresa o gruppo di imprese;
  • in caso di opera realizzata in base a contratto di appalto o simili fra produttore non indipendente o tra impresa appaltante non europea e produttore indipendente meramente esecutivo si applica l’aliquota del 25 per cento;
  • in caso di opera di produzione associata tra produttore indipendente e produttore non indipendente ovvero impresa non europea, nel caso in cui il produttore indipendente detiene una quota di diritti di utilizzazione dell’opera superiore al 50 per cento, si applica l’aliquota del 40 per cento.

La stessa misura del 40 per cento è stabilita per il credito d’imposta spettante ai produttori audiovisivi indipendenti originari di opere di ricerca e formazione nonché di videoclip musicali aventi la nazionalità italiana (art. 15).
Il credito d’imposta per la produzione di opere televisive e web (art. 18) spetta ai produttori originari indipendenti nella misura del 30 per cento del costo eleggibile di produzione di opere televisive e web di nazionalità o web di nazionalità italiana, in associazione produttiva, in preacquisto e in licenza di prodotto. L’aliquota è elevata al 40 per cento in taluni casi, tra cui quello in cui il produttore originario indipendente mantenga la titolarità al 100 per cento dei diritti di utilizzazione su reti di comunicazione elettronica in Italia (pay-tv, free-tv, VOD).
Infine, il credito d’imposta a favore dei produttori indipendenti per lo sviluppo di film e opere televisive e web, diversi dai cortometraggi, che abbiano superato il test di eleggibilità culturale, è confermato nella misura del 30 per cento fino a un massimo annuo di credito di euro 300mila per impresa o gruppo di imprese (art. 12).

LIMITI, SPESE E NUOVE DEFINIZIONI

Ma le novità non riguardano solo le aliquote.
Vengono stabiliti limiti massimi per opera dei crediti d’imposta (art. 5), che sono fissati in euro 9 milioni in caso di opere cinematografiche, televisive e web, e in 18 milioni di euro per le opere cinematografiche, televisive o web alla cui copertura del costo complessivo di produzione concorrano, per almeno il 30 per cento, risorse provenienti da Paesi al di fuori dell’Italia.
È previsto l’obbligo di reinvestire l’80 per cento dell’importo del credito d’imposta entro 5 anni dalla data di riconoscimento definitivo del medesimo credito d’imposta, secondo diverse modalità (art. 8).
Un’altra importante novità riguarda l’inserimento, tra le spese computabili ai fini del calcolo del credito d’imposta, delle spese sostenute per adempiere alle previsioni del Protocollo di sicurezza dei lavoratori cineaudiovisivi relativo all’emergenza Covid-19, le quali danno diritto a un credito d’imposta pari al 100 per cento del loro ammontare, fino a 400mila euro per opera (art. 3).
Da segnalare, inoltre, la nuova definizione di “produttore audiovisivo originario”, il quale deve svolgere in proprio le seguenti attività:

  1. la scelta di un soggetto e l’acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell’opera audiovisiva;
  2. l’affidamento dell’incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;
  3. l’individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché l’acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti (art. 1, c. 3, lett. f).

La Legge di Bilancio e il decreto attuativo potenziano i tax credit cinema migliorandone l’efficacia”.

La procedura di richiesta dei crediti resta articolata nella fase preventiva e in quella definitiva, ma viene semplificata con il superamento delle finestre per la presentazione delle domande (art. 16). La richiesta preventiva deve essere presentata non prima di 60 giorni antecedenti la data di avvio di quattro settimane consecutive di riprese o, in alternativa, del 50 per cento delle riprese.
Vengono confermate le norme in materia di revoca e decadenza dei benefici, nonché la possibilità di cedere i crediti stessi a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi.
Va segnalato che, per le opere di produzione televisiva e web, la riduzione, dal 100 all’85 per cento, della quota eleggibile su cui commisurare il credito d’imposta sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2022.
I modelli per la richiesta del credito saranno pubblicati dalla DG Cinema del Ministero della Cultura.
In definitiva, la Legge di Bilancio e il decreto attuativo potenziano i tax credit cinema migliorandone l’efficacia. È tempo, quindi, di introdurre uno strumento analogo anche per altri settori dello spettacolo, particolarmente colpiti dalla crisi pandemica, in primo luogo il settore teatrale.

Federico Solfaroli Camillocci

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Federico Solfaroli Camillocci

Federico Solfaroli Camillocci

Federico Solfaroli Camillocci, tax advisor, già in UniCredit Tax Affairs, si occupa da anni di fiscalità delle attività e dei beni culturali. È autore con Stefano Monti di “Industrie culturali e fisco – Una guida facile” (TAB Edizioni, 2020) e…

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