Autentiche: il diritto è degli eredi o degli esperti?

Come ben sa chi opera professionalmente nel mercato dell’arte, la compravendita di opere deve essere accompagnata dalla consegna, da parte del venditore al compratore, del certificato di autenticità. E qui i iniziano i problemi…

UN CODICE CON UN’AMPIA ZONA GRIGIA
Il Codice dei beni culturali (art. 64 D.Lgs. n. 42/2004) stabilisce espressamente che “chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza”.
La legge non detta norme specifiche su chi siano i soggetti cui spetta il diritto di autenticare un’opera d’arte, legittimati a rilasciare le autentiche. Per dare una soluzione a tale quesito si fa riferimento, fra le altre, alla legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/41) e ai diritti morali d’autore.

DIRITTO D’AUTORE: UN’ALTRA ZONA GRIGIA
Come noto, la legge riconosce all’autore di un’opera dell’ingegno creativa il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo. Indipendentemente dai diritti patrimoniali e anche in caso di trasferimento a terzi, l’autore conserva i diritti morali, posti a tutela della personalità dell’artista. Tra i diritti morali si annovera il diritto di paternità dell’opera, che si articola nel diritto di rivendicare o di disconoscere la paternità dell’opera stessa (art. 20 Legge n. 633/41). Dopo la morte dell’autore, i diritti morali possono essere fatti valere, senza limiti di tempo, dai soggetti specificamente indicati dalla legge e, in particolare: dal coniuge e dai figli dell’autore, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti (art. 23 Legge n. 633/41).
L’attività di certificazione dell’autenticità di un’opera si risolve nell’attribuzione o nella negazione all’autore della paternità dell’opera medesima e attiene, in qualche modo, all’esercizio del diritto morale di paternità dell’opera. Sulla base di queste premesse, la dottrina e la giurisprudenza danno soluzioni diverse al problema, alimentando una situazione di incertezza giuridica che nuoce innanzitutto al mercato.

Pippo Oriani, Ricordi di Parigi, 1960

Pippo Oriani, Ricordi di Parigi, 1960

EREDI O ESPERTI: DUE SENTENZE CONTRADDITTORIE
Unica certezza è che, in caso di autore vivente, il potere di autenticazione delle opere spetta all’artista stesso. Dopo la morte dell’artista, invece, aumentano le incertezze e i conflitti. Secondo un orientamento interpretativo, l’attività di autentica delle opere può essere effettuata solo dai soggetti indicati dalla legge, legati all’autore da un determinato vincolo di parentela (gli eredi). In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Milano nel mese di luglio 2004 (Trib. Milano, 01.07.2004) nel caso che ha visto coinvolti, da una parte, gli eredi dell’artista Mario Schifano e la Fondazione Mario Schifano (costituita dalla vedova dell’artista) e, dall’altra, A. M. Marieni Governatori, che senza l’autorizzazione degli eredi svolgeva attività di autenticazione delle opere.
A distanza di pochi mesi, lo stesso Tribunale di Milano (Trib. Milano, 13.12.2004) si è pronunciato sul diverso caso dell’artista Pippo Oriani. Questa volta è stato accolto il diverso orientamento interpretativo, secondo cui solo l’autore, non anche i suoi eredi né le fondazioni artistiche o i mandatari incaricati della catalogazione, può rivendicare o disconoscere la paternità delle proprie opere. Di conseguenza, qualora l’ente che abbia ricevuto l’incarico di catalogare la produzione pittorica di un autore dichiari pubblicamente di non riconoscere i certificati di autenticità rilasciati da un terzo e non inseriti nel catalogo generale, pone in essere un comportamento diffamatorio.
Il quadro sopra descritto mostra chiaramente quanto siano delicate e controverse certe tematiche, che vanno affrontate partendo da un attento esame del caso concreto. È evidente, infine, ciò che risente maggiormente di un quadro normativo non chiaro è il principio di certezza del diritto.

Raffaella Pellegrino

 Articolo pubblicato su Artribune Magazine #29

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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