Le professioni di serie B? Non esistono più
L’ordinamento italiano aveva riconosciuto la possibilità di creare associazioni di categoria di livello nazionale anche per attività diverse da quelle storicamente registrate in albi (avvocati, architetti, commercialisti…) ma solo a fini consultivi. Da febbraio 2013 le cose sono un po’ cambiate.
Lo statuto delle professioni non regolamentate è entrato in vigore il 10 febbraio 2013 (Legge 14 gennaio 2013, n. 4). Le nuove norme definiscono “professione non organizzata in ordini o collegi” l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale. Si introduce quindi il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista, consentendo allo stesso professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
Da oggi quindi, e per legge, archeologi, bibliotecari, traduttori, comunicatori, pedagogisti, musico-terapeuti, esperti di discipline bio-naturali e tanti altri professionisti vedono riconosciuto giuridicamente il proprio ruolo e la propria funzione all’interno del sistema economico e sociale. I professionisti possono inoltre costituire tra loro associazioni professionali (con natura di organismi privati, fondati su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Tali associazioni professionali possono costituire a loro volta forme aggregative che rappresentino gli aderenti, agiscano in piena indipendenza ed imparzialità e siano soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
Lo Stato oggi riconosce le associazioni professionali per professioni non regolamentate (così come ha da sempre fatto nei confronti degli ordini professionali quali quelli di ingegneri ed avvocati, per esempio), affidando a queste ultime il compito di valorizzare le competenze dei professionisti ad esse iscritte, anche attraverso il rilascio di un attestazione di qualificazione professionale che agevola la scelta e la tutela del cittadino/utente. La struttura associativa deve infatti garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, attraverso l’adozione di un codice di condotta con la previsione di sanzioni disciplinari, la previsione dell’obbligo di un aggiornamento professionale costante e periodicamente verificato e una struttura tecnico scientifica adeguata all’effettivo svolgimento delle finalità dell’associazione.
L’elenco delle associazioni che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei propri rappresentanti legali, di essere in possesso di questi requisiti di legge verrà pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Claudia Balocchini
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