Le associazioni. Quale disciplina fiscale per loro?
In tempi di GdF (giustamente) scatenata, meglio essere informati. Dunque, il legislatore ha previsto per gli enti associativi una disciplina fiscale specifica. Alle forme associative presenti nell’ordinamento il legislatore ha inoltre voluto applicare alcune specifiche agevolazioni fiscali. Vediamole nel dettaglio.
Come è stato detto nell’ultimo intervento in ordine di tempo in materia di associazioni, gli enti che non hanno a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale sono considerati enti non commerciali. Un ente associativo può comunque svolgere attività commerciale (con partita Iva), a condizione che essa sia “marginale”, “collaterale” e/o “occasionale”, in caso contrario perde la qualifica di non commerciale. Diventa quindi fondamentale comprendere quali sono le attività considerate commerciali.
Secondo la disciplina tributaria, per le associazioni (tra le altre) culturali, sportive dilettantistiche e di promozione sociale non si considerano commerciali:
– le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (gli scopi principali dell’ente), effettuate a fronte di pagamento di corrispettivi specifici nei confronti soltanto di particolari soggetti (iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale);
– le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate a fronte di pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
– le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Le attività sopra elencate però si ritengono commerciali quando sono cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell’esercizio di specifiche attività (gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari).
Per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate a fronte di pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata – presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale – da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, a tre condizioni: 1.che tali attività siano strettamente complementari a quelle istituzionali; 2. che siano effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 3. che le associazioni interessate inseriscano particolari clausole all’interno del proprio atto costitutivo o statuto.
Le particolari clausole che devono essere presenti sono:
a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione (a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge), pertanto le associazioni dovranno prevedere che eventuali utili, avanzi o fondi siano reinvestiti nelle attività dell’associazione;
b) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) la disciplina uniforme del rapporto tra associati e delle modalità di adesione e svolgimento del rapporto associativo. Dovranno pertanto essere garantiti l’effettività del rapporto medesimo (che non si dovrà risolvere in un rapporto solo “di facciata”), escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario che dia conto delle entrate e delle uscite nonché dell’impiego delle risorse;
e) la presenza di alcuni strumenti e/o meccanismi che consentono di ottenere una gestione trasparente ed una partecipazione efficace all’associazione (l’eleggibilità libera degli organi amministrativi senza condizioni o veti, il principio del voto singolo in assemblea, l’espressa menzione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati, i criteri e le forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti, ecc.).
Claudia Balocchini
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