Il “lanciatore di fiori” di Banksy tra diritti di marchio (nullo) e d’autore (discussi)

Street art, copyright e diritto d’autore. Il caso Banksy nell’opinione dell’avvocato Gilberto Cavagna

Le opere di Banksy creano sempre un certo scompiglio e stimolano domande e riflessioni, anche di natura legale. Di recente la domanda di marchio a livello europeo (domanda n. 12575155), depositata dall’archivio dell’artista (Pest Control Office Ltd.), riproducente una delle sue opere più famose e iconiche, “Flower Thrower” – originariamente dipinta sul muro di un garage di Betlemme – è stata dichiarata nulla dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (“EUIPO”) in quanto depositata in mala fede (decisione no. 33843 C del 14 settembre 2020). Più in particolare, l’EUIPO ha ritenuto che, quando fu depositata la domanda di registrazione, Banksy non avesse alcuna intenzione di utilizzare il disegno come marchio e che, anzi, l’uso del disegno come marchio iniziò, successivamente, solo al fine di evitare la decadenza del marchio (per non uso, per l’appunto), come per altro dichiarato pubblicamente dall’artista stesso. La decisione dell’EUIPO ha suscitato un certo clamore, sia sulla stampa più generalista per la fama dell’artista coinvolto che su quella più prettamente giuridica, per la nozione molto ampia di “mala fede” accolta dagli esaminatori. Su questi aspetti nulla da aggiungere, pertanto, e rinviamo a fonti ed autori ben più autorevoli per commenti e riflessioni. Ma la decisione dell’EUIPO contiene anche un altro interessante spunto di riflessione, in un inciso forse non evidente ad una più veloce lettura, ma che merita un primo commento e momento di riflessione.

BANKSY E IL DIRITTO D’AUTORE

Gli esaminatori, infatti, hanno tenuto a precisare nella decisione che, a loro modo di vedere, le opere di street art non sarebbero tutelate dal diritto d’autore in quanto queste opere che non vengono eseguite con l’espressa autorizzazione del proprietario del bene su cui sono realizzate, costituiscono atto criminale e, in tale misura, nessun diritto d’autore potrebbe derivare da un’opera del genere (o si potrebbe sostenere che il diritto d’autore sia stato donato al proprietario del supporto dall’artista). Inoltre, le opere di street art vengono normalmente realizzate in luoghi pubblici affinché tutti possano vederle e fotografarle, il che potrebbe anche “annullare” qualsiasi diritto d’autore, anche se tale circostanza fosse espressamente negata dal titolare dei diritti” (nella versione originaria in inglese della decisione: “There is an argument that street graffiti, which is not carried out with the express permission of the owner of the property on which it is placed, is carried out in commission of a criminal act. To such extent, no copyright rights might accrue from such a work (or there is an argument that the copyright may be assumed to be gifted to the owner of the property). Moreover, graffiti is normally placed in public places for all to view and photograph, which might also possibly annul any ownership rights in copyright, although this is expressly denied by the proprietor”). Un’affermazione analoga a quella dell’EUIPO era stata peraltro già accolta, in Italia, in una delle poche pronunce aventi ad oggetto opere di street art; si tratta dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano al termine della vertenza promossa sempre da Pest Control contro il MUDEC – Museo della Cultura di Milano in occasione della recente mostra sulle opere di Banksy. Sebbene la causa milanese riguardasse principalmente l’uso di marchi (tra cui anche “Flower Thrower”), in tale occasione il giudice, sempre incidentalmente, ha affermato che la tutela della street art sarebbe “caratterizzata dalla realizzazione in luogo pubblico di un’opera che implicherebbe in sé per un verso la pubblica e libera esposizione della stessa in rinuncia delle prerogative proprie della tutela autoriale e sotto altro profilo la natura effimera dell’opera stessa, in un contesto ideologico di diretta contestazione del diritto d’autore e/o dei circuiti commerciali propri di tale settore” (Trib. Milano, ord. 15 gennaio 2019).

LA TUTELA DELLA STREET ART: E IL COPYRIGHT?

Sia la decisione dell’EUIPO che quella italiana sembrano sottolineare una certa natura anti-establishment di molta arte di strada che impedirebbe a quest’arte di essere protetto dalla Legge Autore. Del resto lo stesso Banksy ha affermato che “il copyright è per i perdenti”. La tesi sulla mancanza di protezione autoriale di tali opere è, tuttavia, opinabile. Anzi, una lettura rigorosa della legge italiana sul diritto d’autore non sembrerebbe affatto suggerire che il fatto che l’opera sia creata in un ambiente pubblico e/o su un supporto altrui dovrebbe privare la stessa della tutela autoriale. Sostenere il contrario appare quindi, allo stato, una possibile forzatura; vedremo tuttavia se tale affermazione sarà in futuro confutata, anche in giurisprudenza, o sarà invece accolta. E ne valuteremo conseguenze e limiti.

– Gilberto Cavagna

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Gilberto Cavagna di Gualdana

Gilberto Cavagna di Gualdana

Avvocato cassazionista specializzato in diritto della proprietà industriale e intellettuale, con particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni culturali. Già consulente legale di Expo 2015 S.p.A., prima di fondare BIPART, studio legale italiano specializzato in diritto della proprietà intellettuale…

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