Osservazioni sulla “direttiva copyright”. In attesa dei prossimi passi

Dopo l’approvazione dal parte del Parlamento europeo e in attesa del recepimento, approfondiamo i punti chiave della direttiva sul diritto d’autore.

Il 26 marzo è stata approvata dal Parlamento europeo la direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, che entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Dalla data di entrata in vigore gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepire nell’ordinamento interno le nuove norme comunitarie. La fase del recepimento è un momento cruciale, perché è lì che le disposizioni della direttiva prenderanno forma concreta ed è lì che si capirà la reale entità delle innovazioni.
È prevedibile, dunque, che il dibattito riprenderà vigore in occasione dei lavori per la redazione del decreto di attuazione della direttiva.

OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

In linea generale, l’obiettivo dichiarato della direttiva è di aggiornare alcuni aspetti del quadro giuridico relativo al diritto d’autore per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle nuove utilizzazioni in ambiente digitale.
In quest’opera di aggiornamento normativo a tutela del lavoro creativo, sono state dettate misure volte ad adeguare all’ambiente digitale le eccezioni e le limitazioni per scopi di ricerca scientifica, per finalità illustrativa a uso didattico; sono state individuate alcune utilizzazioni in ambiente digitale che hanno acquisito rilevanza economica e che nel quadro attuale sfuggono al controllo degli autori e non sono per loro remunerative.
Le norme maggiormente discusse sono quelle relative agli editori di giornali (art. 15, già art. 11) e alle piattaforme di condivisione di contenuti protetti (art. 17, già art. 13), ma la stessa logica di equità è alle base di altre importanti previsioni (principio di remunerazione adeguata e proporzionata, obblighi di trasparenza, meccanismi di adeguamento dei compensi, diritto di revoca).

UTILIZZAZIONE ONLINE DI PUBBLICAZIONI DI CARATTERE GIORNALISTICO

L’art. 15 (già art. 11) riguarda la protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online. La forma di utilizzazione che si intente disciplinare è quella attuata da prestatori di servizi della società dell’informazione il cui modello di business è dato dall’aggregazione di notizie o da servizi di monitoraggio dei media.
La norma attribuisce agli editori di giornali un diritto connesso, consistente nel diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione le pubblicazioni di carattere giornalistico. Non rientrano in tale diritto esclusivo e restano liberi gli utilizzi privati o non commerciali, i collegamenti ipertestuali (link), la riproduzione di singole parole o di estratti di testo molto brevi, nonché i fatti in sé. Il diritto connesso ha una durata limitata nel tempo, pari a due anni dalla pubblicazione.
La direttiva prevede che una quota dei proventi percepiti dagli editori sia corrisposta agli autori dei contenuti.
A ben vedere è una previsione in linea con i principi di fondo del sistema di diritto d’autore, che tutela non solo chi svolge attività creativa in senso stretto (l’autore), ma anche soggetti, imprenditori e non, che a vario titolo partecipano alla creazione e allo sfruttamento delle opere, ovvero gli artisti interpreti ed esecutori, i produttori fonografici e audiovisivi, e gli organismi di diffusione radiotelevisiva. Non vi è alcun fine censorio, ma solo il riconoscimento di un diritto di esclusiva in linea con il sistema che tutela non solo l’autore, ma anche l’imprenditore che investe nella creazione di contenuti.
In questa stessa direzione nella direttiva si legge che, in futuro, sarà posta attenzione anche agli organizzatori di eventi sportivi, per tutelare tali soggetti dalle sfide poste dal digitale e dalla conseguente diffusione illegale online di trasmissioni sportive. Già oggi esistono i diritti audiovisivi sportivi ed è probabile che in futuro provvedimenti simili a quello di cui si discute oggi siano presi a favore degli organizzatori di eventi sportivi.

UTILIZZAZIONE DI CONTENUTI PROTETTI

L’altra norma molto discussa (art. 17, già art. 13) riguarda l’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. La forma di utilizzazione che si intende disciplinare è quella relativa a servizi della società dell’informazione che hanno come scopo principale, o come uno degli scopi principali, quello di memorizzare e consentire agli utenti di caricare e condividere un gran numero di contenuti, al fine di trarne profitto, direttamente o indirettamente, organizzandoli e promuovendoli per attirare un pubblico più vasto, anche classificandoli e ricorrendo a promozioni mirate al loro interno. Per esemplificare, si tratta dei servizi offerti da piattaforme quali YouTube o Facebook, con espressa esclusione, fra gli altri, delle enciclopedie online senza scopo di lucro (per es. Wikipedia).
La direttiva stabilisce che i predetti prestatori di servizi, che danno l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, effettuano un atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico. Di conseguenza tali soggetti devono ottenere l’autorizzazione dai titolari dei diritti e sono direttamente responsabili dei contenuti caricati dagli utenti.
La direttiva prevede anche dei casi in cui, pur in mancanza di autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione non sono considerati responsabili per l’utilizzazione delle opere. In pratica viene richiesto agli operatori di tenere una condotta diligente, che può anche comportare l’adozione di particolari misure tecnologiche. C’è poi un regime di favore per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti operativi da meno di tre anni e con fatturato annuo inferiore a dieci milioni di euro.
Ai soggetti che operano professionalmente e generano fatturati rilevanti è richiesto, dunque, di tenere condotte conformi ai canoni di massima diligenza professionale, inclusa l’adozione di misure che possono avere dei costi. Ma si tratta di adempimenti per certi aspetti meno onerosi rispetto a quanto richiesto, in altri settori del diritto, indistintamente a tutti gli operatori. Si veda, per esempio, il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.
Diciamo, dunque, che un’opera di mediazione nell’adozione della direttiva copyright è stata fatta.

ALTRI MECCANISMI DI EQUITÀ

La direttiva contiene anche altre disposizioni a favore degli autori e degli artisti, altrettanto interessanti e dagli sviluppi incerti: remunerazioni adeguate e proporzionate, obblighi di trasparenza, meccanismi di adeguamento contrattuale e diritto di revoca.
Viene introdotto, per esempio, un meccanismo di adeguamento contrattuale che consentirebbe agli autori e agli artisti di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.
Viene altresì riconosciuto il diritto di revoca che, pur con una lunga serie di esclusioni e limitazioni, consentirebbe all’autore o all’artista, che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti, di revocare, in tutto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento da parte del licenziatario. È evidente che si tratta di una previsione potenzialmente esplosiva, poiché potrebbe incidere sulla tenuta (efficacia e/o validità) dei contratti, coinvolgendo una platea ben più ampia dei soli colossi del web: tutti i licenziatari/cessionari di diritti d’autore e connessi che non utilizzano i beni (immateriali) oggetto di trasferimento.

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

Il quadro sopra delineato è inevitabilmente vago e incerto, perché la direttiva stabilisce solo alcuni obiettivi di fondo, demandando agli Stati membri la concreta attuazione delle norme e la definizione del campo di azione.
Non è da escludere, per esempio, che in fase di attuazione un ruolo fondamentale sarà attribuito alle società di gestione collettiva dei diritti, siano esse organismi di gestione collettiva (per es. SIAE) oppure entità di gestione indipendente (per es. Soundreef). In particolare, le collecting potranno essere coinvolte nella concessione di licenze in nome dei propri iscritti e rappresentati, a favore degli utilizzatori prestatori di servizi.
Si apre così un altro scenario in cui si discute di collecting, del ruolo più o meno monopolistico della SIAE e del rapporto di quest’ultima con gli operatori emergenti (Soundreef, LEA e altri).
Il dibattito, dunque, è rinviato ad altro tavolo, quello dove si lavora al decreto di attuazione della direttiva.

‒ Raffaella Pellegrino

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

Scopri di più