I rimedi contro la vendita di falsi

Storia di un dipinto di de Chirico acquistato nel 1970 e, nel 2012, definito un falso. Con un procedimento iniziato nel lontano 1991. Qualche consiglio per verificare e sveltire eventuali pratiche simili.

Con una recente sentenza del 2012 (n. 19509 del 9 novembre), la Corte di Cassazione ha deciso una vecchia questione relativa alla vendita di un quadro attribuito a un autore e successivamente risultato falso. La decisione – pubblicata sulla rivista Il Foro Italiano, marzo 2013 – ha per oggetto la vendita di un quadro di Giorgio de Chirico denominato Gli Arcangeli, acquistato da un privato nel 1970 e di cui è stata accertata la falsità in sede penale.
La vicenda giudiziaria ha avuto inizio nel lontano 1991, quando l’acquirente ha citato in giudizio la galleria d’arte e il suo titolare, intervenuti nell’operazione, per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita con condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo di vendita e al risarcimento del danno. Con l’altalenante susseguirsi di decisioni, nel 2003 il Tribunale di Prato ha accolto le richieste dell’acquirente; nel 2006 la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando prescritto il diritto dell’acquirente; nel 2012, infine, la Cassazione ha confermato l’avvenuta prescrizione.

Cassazione

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Tralasciando l’anomalia e le ragioni dei tempi processuali, è interessante notare che la Cassazione ha confermato l’orientamento interpretativo secondo cui all’acquirente di un quadro garantito come autentico spetta il diritto di ottenere la risoluzione del contratto per vendita di un bene diverso da quello pattuito (cosiddetta vendita di aliud pro alio), a causa dell’inadempimento del venditore dell’obbligazione assunta di trasferire al compratore la proprietà di un’opera d’arte autentica. Il compratore ha quindi diritto, oltre alla restituzione del prezzo, al risarcimento del danno, che consiste nella perduta plusvalenza che l’opera avrebbe conseguito nel tempo se fosse stata autentica.
Tale azione è soggetta al termine di prescrizione decennale che, secondo la Cassazione, decorre dalla consegna del dipinto e non dal momento in cui l’acquirente abbia avuto, o avrebbe dovuto avere usando l’ordinaria diligenza, conoscenza del falso. Per tale ragione potrebbe essere importante che l’acquirente, prima che siano passati dieci anni dall’acquisto, si attivi facendo verifiche, per esempio, sull’autenticità dell’opera, sul periodo storico, sulla figura del venditore e sulla documentazione consegnatagli.

Raffaella Pellegrino

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #13/14

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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