Ricami e richiami. Gli abiti di Elisabetta Franchi e gli arazzi di Alighiero Boetti

La querelle dell’estate è fra la stilista Elisabetta Franchi e Agata Boetti. Il motivo del contendere? Un presunto plagio degli arazzi di Alighiero.

Un’iniziativa, mai autorizzata, di Elisabetta Franchi che usa arbitrariamente la firma di Boetti per promuovere la collezione, già realizzata anch’essa in modo arbitrario”, così denuncia su Instagram Agata Boetti, figlia del grande artista Alighiero Boetti, nei confronti della nota stilista alla guida dell’omonima casa di moda.
I capi iconici della recente collezione, presentata durante l’ultima Milano Fashion Week, sono infatti caratterizzati da una composizione di lettere multicolore che vanno a formare il nome della designer e rievocano gli arazzi grafici dell’artista, il cui nome viene oltretutto richiamato, insieme al logo dell’archivio Boetti, sulle vetrine delle boutique della maison di moda.
L’indebita appropriazione del nome di un artista per promuovere una linea di abbigliamento crea sicuramente confusione nel consumatore, il quale può essere indotto a credere che tale attività sia stata autorizzata, e può costituire una violazione delle norme a tutela del nome e/o dell’immagine.
Ben più vaghi e incerti sono invece i presupposti e i fondamenti per un’eventuale contestazione, contro la stilista, per la mera ripresa dello stile artistico in mancanza di qualsiasi richiamo al nome di Boetti e/o al suo archivio.
Da tempo i mondi della moda e dell’arte hanno punti di stretto contatto, con collaborazioni e interrelazioni creative tra stilisti e artisti nella realizzazione di collezioni di capi d’abbigliamento e accessori; così ad esempio tra l’artista Jonathan Vivacqua e lo stilista Marios, per la realizzazione della sua collezione primavera/estate 2018; più in passato, gli abiti di Yves Saint Lauren ispirati ai dipinti geometrici e squadrati di Piet Mondrian.
Non sempre, però, queste collaborazioni/interazioni si basano su rapporti espliciti, concordati. Anzi, spesso la moda attinge dalle creazioni artistiche a prescindere da specifici accordi, ispirandosi, appropriandosene o semplicemente richiamandone lo stile.

Per l’ordinamento illecita è invece la ripresa pedissequa di quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile”.

La disciplina sul diritto d’autore non protegge l’idea in sé, ma la forma espressiva che la veicola all’esterno rendendola percepibile agli altri; opere che si fondano sulla stessa idea ispiratrice, ma si differenziano negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva, sono infatti lecite.
Per l’ordinamento illecita è invece la ripresa pedissequa di quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile, ovvero l’appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui.
Nella comparazione tra due opere, di norma il parametro per valutare se un’opera è nuova, rispetto ad altra (che potrebbe averla ispirata), è quello della presenza di uno scarto semantico tra quella successiva e la precedente, ovvero la capacità dell’opera successiva, al di là della sua somiglianza/identità con quella anteriore, di “trasmettere un proprio e diverso significato artistico in quanto abbia dall’opera mutuato il cd. nucleo individualizzante o creativo” (così la Corte di Cassazione, anche di recente, nella nota sentenza sul caso delle contraffazioni delle opere di Emilio Vedova, dove ‒ per l’appunto ‒ i giudici hanno valutato che le opere successive di De Lutti si fossero appropriate del significato espressivo delle creazioni precedenti e le hanno pertanto ritenute una violazione dei diritti del noto maestro; Cass. 26 gennaio 2018, n.2039).
Un tale scarto semantico sembrerebbe ravvisabile anche nel caso in esame, tra le opere di Alighiero Boetti e i vestiti di Elisabetta Franchi. L’artista infatti fa ricamare a mano, per la sua opera, lettere posizionate in scacchiere, con l’intento di creare veri e propri racconti da leggere che rappresentassero il lento scorrere del tempo; mentre la stilista, con la sua collezione, ha voluto rappresentare una donna sognatrice, catapultata in un mondo wonderland, fatto di dadi alfabetici con colori vivaci; che peraltro riproducono il suo nome (e marchio della maison) e non i giochi di parole degli arazzi, senza alcuna ulteriore possibilità di lettura o di significato.

DA ISGRÒ A BOETTI

La questione in esame appare per molti versi simile alla controversia promossa dall’artista Emilio Isgrò contro l’ex cantante dei Pink Floyd Roger Waters, accusato di aver richiamato graficamente sulla copertina dell’album Is This The Life We Really Want? le note cancellature dell’artista concettuale italiano.
In quel caso i giudici, investiti della questione, avevano ritenuto il disco una contraffazione, e ciò pur riconoscendo la presenza di uno scarto semantico tra le opere (“l’opera rappresentata sulla copertina del disco ha un contenuto concettuale completamente diverso dall’opera di Isgrò in quanto si ispira ai documenti censurati dal governo statunitense e R.W vuole parlare della censura che spesso il potere arrogante impone, una censura che sconfina rispetto al suo significato originario, per divenire cancellazione della cultura e degli intelletti in una sconfinata tendenza all’oblio delle masse”; così Trib. Milano, ord.  25 luglio 2017). Quest’ultima ordinanza si pone quindi in contrasto con l’orientamento della Cassazione che ritiene lecite le opere che presentano uno scarto semantico rispetto alle precedenti e, per tale ragione, su questo aspetto, difficilmente potrebbe costituire un precedente opponibile a Elisabetta Franchi.
Entrambi i casi, pur nella loro diversità (anche per le opere plagiarie in oggetto, vestiti rispetto alla copertina di un disco) evidenziano tuttavia le difficoltà di individuare parametri di riferimento per la comparazione tra opere e la valutazione dei loro elementi espressivi. Peraltro, l’avvento dell’arte contemporanea, fortemente concettuale e con frequenti contaminazioni con il mondo della moda, sta mettendo a dura prova i requisiti fondamentali di creatività/originalità su cui si regge il diritto d’autore, nel contemperamento tra l’esigenza di tutelare le opere di valore artistico e quella di non inibire la nascita e lo sviluppo di nuove opere e movimenti.

Gilberto Cavagna di Gualdana e Giorgia Pellizzari

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Gilberto Cavagna di Gualdana

Gilberto Cavagna di Gualdana

Avvocato cassazionista specializzato in diritto della proprietà industriale e intellettuale, con particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni culturali. Già consulente legale di Expo 2015 S.p.A., prima di fondare BIPART, studio legale italiano specializzato in diritto della proprietà intellettuale…

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