Catalogo di una mostra e diritti d’autore

Quali diritti regolano i testi presenti in un catalogo e il suo apparato iconografico? Raffaella Pellegrino fa un po’ di chiarezza, portando qualche esempio concreto.

Nell’ambito dell’attività di organizzazione e allestimento di una mostra, uno spazio viene solitamente dedicato alla realizzazione e pubblicazione del catalogo, che contiene sia riproduzioni fotografiche delle opere esposte, sia testi scritti dal curatore o da soggetti terzi.
Dal punto di vista della normativa sul diritto d’autore, il catalogo è considerato un’autonoma opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore, se dotato del carattere della creatività. Autore dell’opera è il soggetto che ha organizzato e diretto il catalogo stesso, da individuare sulla base di un attento esame del caso concreto.

IL CASO

Recentemente il Tribunale di Milano (sentenza 26/10/2017) ha stabilito che il catalogo che contiene al suo interno schede illustrative delle opere in mostra scritte da più autori, sotto la direzione e la curatela di un soggetto terzo, è un’opera collettiva e il curatore è considerato autore dell’opera nel suo insieme. Il Tribunale ha applicato la legge sul diritto d’autore (artt. 3 e 7 legge n. 633/41), secondo cui le opere collettive sono quelle creazioni costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine; sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte. Tipico esempio di opera collettiva è anche il giornale, in cui ogni singolo articolo è autonomamente tutelato, così come il giornale nel suo insieme, di cui è considerato autore il direttore.
La realizzazione del catalogo della mostra, pertanto, deve essere accompagnata da una corretta gestione ed eventuale acquisizione dei diritti del curatore del catalogo e degli autori dei singoli contributi.

L’APPARATO ICONOGRAFICO

Un altro aspetto da prendere in esame è la pubblicazione delle fotografie delle opere in mostra: tale riproduzione deve essere autorizzata dall’autore o dal diverso soggetto titolare del diritto di riproduzione dell’opera. In più occasioni i giudici italiani hanno affermato che la riproduzione fotografica di un’opera d’arte figurativa nel catalogo di una mostra rappresenta una forma di utilizzazione economica dell’opera e rientra nel diritto esclusivo di riproduzione riservato all’autore.
A questo proposito occorre ricordare che la vendita di un quadro non comporta di per sé la cessione dei diritti patrimoniali d’autore, fra i quali vi è anche il diritto riproduzione. Di conseguenza la riproduzione fotografica di un’opera delle arti figurative deve essere autorizzata dall’autore e non dal proprietario del quadro, salvo il caso di espressa cessione dei diritti d’autore.

Raffaella Pellegrino

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #44

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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