Il diritto di seguito

La legge italiana riconosce all’autore di un’opera uno speciale diritto “di seguito”: il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Il sistema, seppur ben congegnato, si scontra con le anomalie di un mercato asimmetrico e, a volte, disinteressato.

All’Italia è servita una direttiva comunitaria per riconoscere il diritto di seguito in capo all’autore dell’opera con la Legge 1 marzo 2002, n. 39 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea-Legge comunitaria 2001.
In base alla normativa, per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell’artista, come quadri, collage, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali (a semplice titolo d’esempio, le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, purché numerate, firmate o debitamente autorizzate dall’autore), nonché i manoscritti.
Detengono il diritto di seguito gli autori e i loro eredi (in mancanza di successori entro il sesto grado i compensi sono devoluti all’ENAP).
Il diritto di seguito dura tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte. Il diritto di seguito è un diritto inalienabile e non può fornire oggetto di rinuncia, nemmeno preventivamente.
Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Saranno quindi escluse tutte le vendite dirette tra privati.
L’importo del compenso è calcolato in percentuale su quanto ottenuto per ogni vendita (al netto dell’imposta) e non può essere comunque superiore a € 12.500. La percentuale da applicare è quella indicata dalla legge sulla base di scaglioni di valore:
4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 3.000,00 e € 50.000,00;
3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00;
1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00;
0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01e € 500.000,00;
0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00;

arazzo alessandro magno imprese oriente Il diritto di seguito

Anche gli arazzi hanno diritto di seguito

Il diritto non si applica quando il venditore (professionista) abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore nei tre anni precedenti la vendita e il prezzo di quest’ultima non superi € 10.000. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore.
In Italia, il soggetto incaricato di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti è la SIAE (anche se gli artisti interessati non sono associati a tale ente). La SIAE è inoltre il soggetto incaricato a ricevere i diritti dei propri aderenti da parte delle società d’autori estere nei cui Paesi il diritto di seguito è stato introdotto.
Seppur il sistema – così come descritto – sembra essere efficiente e remunerativo per gli autori, nella pratica sono numerosissimi i casi in cui gli artisti non sono pagati per le opere vendute oppure non è possibile risalire all’effettivo prezzo di vendita. Ciò non solo perché molti operatori del mercato dell’arte contemporanea e moderna e molti collezionisti prediligono mercati di Paesi in cui il diritto di seguito non è applicato oppure sconta percentuali inferiori, ma anche perché molto spesso le asimmetrie del sistema rendono lo strumento appesantito dalla burocrazia.
Il mondo delle compravendite di opere d’arte contemporanee è per la maggior parte sommerso e la normativa così strutturata, mentre si rivelerebbe di fondamentale importanza per molti degli artisti che cercano di affermarsi, d’altra parte risulta superflua per quegli artisti già affermati che vedono una forte esiguità delle percentuali su certi valori economici raggiunti dalle loro opere. La scarsa pubblicità del sistema tra gli stessi operatori completa il quadro e contribuisce notevolmente a rallentare la completa affermazione del diritto.

Claudia Balocchini

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Claudia Balocchini

Claudia Balocchini

Claudia Balocchini è avvocato, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 2007 è specializzata nel diritto degli enti e delle società, in diritto tributario nonché tutela dei beni culturali e delle opere creative e dell’ingegno. E' consulente per società ed…

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