Il design e la tutela

Un nuovo tassello per la nostra rubrica di diritto. Questa volta l’autrice è Raffaella Pellegrino, direttamente dalla rubrica “Duralex” di Artribune Magazine. Si parla di tutela e design. Argomento spinoso, visto che qui si intreccia ideazione e tiratura industriale.

L’aspetto esteriore dei prodotti industriali può essere tutelato, a livello nazionale e internazionale, tramite diversi strumenti. Nell’Unione Europea è possibile chiedere la registrazione di un disegno e modello comunitario, ai sensi del Regolamento n. 6/2002 del 12 dicembre 2001, che garantisce una protezione uniforme in tutti i Paesi della comunità tramite il deposito di un’unica domanda presso l’ufficio competente (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno – UAMI) e l’espletamento di un’unica procedura. La registrazione è poi agevolata dalla possibilità di effettuare il deposito telematico della domanda e il pagamento delle tasse tramite bonifico bancario o con carta di credito.
A essere tutelato è l’aspetto esterno di un prodotto (industriale o artigianale) o di una sua parte quale risulta “dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento” (art. 3 Reg.).

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Zikmu di Philippe Starck per Parrot

I requisiti per la protezione sono la novità e il carattere individuale. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato comunicato al pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione. Vi è identità tra disegni o modelli quando gli stessi differiscono per dettagli irrilevanti. Il carattere individuale, invece, si ha quando “l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato” (art. 6.1 Reg.).
Prima di depositare la domanda di registrazione, il richiedente può utilizzare il disegno o modello per un periodo massimo di dodici mesi, senza che ciò pregiudichi il carattere della novità.
Per effetto della registrazione sorge in favore del richiedente un diritto di utilizzazione esclusiva del disegno o modello registrato, che si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. Ne consegue che i terzi che intendano produrre, commercializzare, importare ed esportare un prodotto che costituisca applicazione e incorpori il disegno o modello registrato devono essere autorizzati dal titolare del diritto. In caso contrario, il titolare potrà agire per contraffazione.

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Arco di Achille Castiglioni per Flos

Il disegno e modello registrato è tutelato per un periodo di cinque anni che decorre dalla data di deposito della domanda; tale periodo di protezione è prorogabile per successivi periodi di cinque anni, fino a un massimo di venticinque anni dalla data del deposito, previo pagamento delle relative tasse.
Infine, il Regolamento protegge anche i disegni e modelli non registrati per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità Europea. Anche in questo caso devono essere presenti i requisiti della novità e del carattere individuale.

Raffella Pellegrino

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #3

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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