Verybello. E il diritto d’autore che fine ha fatto?

“Le abbiamo scaricate da Internet, quindi sono di pubblico dominio”. Questa all’incirca la tesi del Ministero dei Beni Culturali a proposito delle centinaia di fotografie pubblicate su verybello.it. Ma non funziona esattamente così, caro ministro Franceschini…

Nella seduta del 4 febbraio 2015 della Commissione Cultura, alla domanda relativa alla provenienza delle fotografie e alla legittimità della loro pubblicazione sul sito verybello.it, il sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali e al Turismo, l’onorevole Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua ha precisato che le fotografie sono pubblicate nel rispetto dei diritti degli autori e dei contenuti raffigurati, in quanto considerate di pubblico dominio, salvo diversa indicazione espressa, poiché provenienti in gran parte da Internet o, comunque, da fonte liberamente accessibile. Ha poi precisato: “Non so se questo risponda all’osservazione, ma è quanto mi hanno riportato relativamente alle immagini scaricate da Internet”.
Il 30 aprile scorso, l’argomento è tornato alla ribalta poiché l’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti ha inviato una lettera aperta al ministro Franceschini contestando quanto riportato nella sezione Termini e condizioni del sito verybello.it (in sostanza uguale a quanto affermato in Commissione Cultura): “Le immagini pubblicate, nel rispetto dei diritti degli autori dei contenuti raffigurati, sono considerate di pubblico dominio salvo diversa indicazione espressa e provengono in gran parte da Internet o comunque da fonte liberamente accessibile. Gli interessati o gli aventi diritto possono comunicare le loro osservazioni in merito alla pubblicazione delle immagini scrivendo a [email protected], che valuterà le richieste e l’opportunità di rimuovere le immagini pubblicate nel pieno rispetto delle normative vigenti”.
Secondo l’associazione, tale impianto non tutelerebbe gli autori né sarebbe consentito dalla normativa in materia di diritto d’autore (Legge 633/1941) e delle normative vigenti in materia.

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In realtà, la protezione della legge varia a seconda che le fotografie abbiano o meno carattere artistico. L’art. 87 della Legge 633/1941 indica come fotografie non artistiche, cosiddette “semplici”, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Nel caso si tratti di fotografie semplici, al fotografo spettano i diritti esclusivi di “riproduzione, diffusione e spaccio” (sono le parole dell’art. 88 della Legge 633/1941 attualmente vigente), salvo il caso che l’opera sia stata commissionata nell’ambito di un contratto di lavoro (in tal caso il titolare dei diritti indicati sarà il datore di lavoro). La tutela garantita dalla normativa ha durata di vent’anni dalla data di realizzazione della fotografia.
Tuttavia, l’art. 90 della Legge 633/1941 prescrive che, perché sia applicabile tale tutela, le opere fotografiche debbano riportare le seguenti indicazioni: 1. il nome del fotografo o, nel caso di opera creata nell’ambito di un contratto di lavoro, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2. la data dell’anno di produzione della fotografia; 3. il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. La stessa norma precisa che “qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva”, a meno che il fotografo non provi  la malafede del riproduttore. Esse sono dunque in regime di pubblico dominio.
Le fotografie dotate di carattere artistico, invece, sono protette dall’art. 2 della Convenzione di Berna del 1886, aggiornata dalla Convenzione di Bruxelles del 1948 (recepita nel nostro ordinamento nel 1953) come opere dell’ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità o presenza di specifiche indicazioni. Inoltre, la durata della tutela si estende sino al 60esimo anno successivo alla morte dell’autore, e non al ventennio dalla realizzazione. L’indirizzo giurisprudenziale maggioritario (Cass. n. 8425/200, confermata dal Tribunale di Milano con sentenza 17/4/2008) indica nell’“intervento personale del fotografo” la manifestazione di creatività ovvero l’elemento che caratterizza l’opera fotografica e la contraddistingue dalla semplice fotografia. La Corte di Cassazione ha precisato che “la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività“(Cass. n. 25173/2011).

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Recentissimamente il Tribunale di Firenze ha chiarito che sono meritevoli di tutela in quanto fotografie artistiche – dotate, ai sensi dell’art. 2 al n. 7 Legge 633/1941, di valore artistico e quindi di carattere creativo – le immagini prive di funzione solo documentale ed editoriale, ma anzi espressione di un apporto creativo personale e individuale. L’elaborazione creativa è ravvisabile, precisa il Tribunale, “posto che le fotografie prodotte dall’attore non costituiscono soltanto mere riproduzioni di persone, luoghi fatti o particolari eventi, effettuate ai fini di cronaca: ciascuna foto cattura, infatti, cristallizzandolo, un momento particolare del gioco del calcio oppure immortala, dando loro rilievo primario, alcuni particolari che altrimenti si sarebbero persi agli occhi dello spettatore normalmente attento. Trattasi infatti di fotografie recanti immagini vivide, spesso frutto di inquadrature in primo piano, tali da cogliere appieno i soggetti o i particolari riprodotti e che, per anche per le particolari inquadrature presentano un apporto creativo, idoneo ad impressionare, suggestionandolo, il pubblico a cui sono dirette, oltre i limiti della funzione di cronaca ovvero di riproduzione di fatti o eventi da esse assolta” (Trib. Firenze, sent. 5/9/2014).
Con un po’ di malizia, allora, è il Ministero a dare per presupposto che le immagini debbano essere sprovviste di qualità artistica per poter essere incluse in verybello.it alle attuali condizioni pubblicate sul sito.

Claudia Balocchini

http://verybello.it/

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Claudia Balocchini

Claudia Balocchini

Claudia Balocchini è avvocato, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 2007 è specializzata nel diritto degli enti e delle società, in diritto tributario nonché tutela dei beni culturali e delle opere creative e dell’ingegno. E' consulente per società ed…

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