The Trust in Art… We Trust in Art

Durante Arte Fiera 2013 si è svolto all'Accademia di Belle Arti di Bologna il convegno “Il trust ed i beni culturali”, sottotitolato “Per proteggere e mantenere integro il tuo patrimonio”. Nel sistema dell'arte contemporanea – fatto anche di valori economici delle opere, di valutazioni e quotazioni – non si poteva non parlare di trust.

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, applicato anche in Italia, che si sostanzia nell’affidamento a un terzo di determinati beni perché li amministri e li gestisca per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente. Con l’istituzione di un trust, una persona (il disponente o settlor) trasferisce a un terzo (il trustee), con atto tra vivi o per causa di morte, la proprietà di beni (mobili o immobili), opere d’arte, polizze ecc. affinché il trustee li gestisca nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di scopi specifici.
Una peculiarità del trust – che potrebbe renderlo appetibile qualora si voglia agire in frode ai creditori – è che i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato e distinto dal patrimonio sia del disponente che del trustee. Per effetto di tale segregazione patrimoniale, i beni in trust possono essere aggrediti solo dai creditori del trust stesso e non anche dai creditori del disponente e del trustee.
Anche un’opera d’arte o un’intera collezione può essere conferita in un trust, il cui trustee potrà gestire l’acquisto e la vendita di opere, l’esposizione, la manutenzione e il prestito della collezione. Può essere costituito un trust temporaneo per realizzare il prestito di una collezione a una istituzione museale, che potrà esporre le opere sotto la direzione del trustee e, a monte, secondo la volontà del disponente trascritta nell’atto istitutivo.

Man Ray, Barbette, 1926 - The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Man Ray, Barbette, 1926 – The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Senza la pretesa di effettuare un esame esaustivo delle clausole che è necessario inserire nell’atto istitutivo di un trust, anche ai fini della sua piena validità sul piano giuridico, si può dire che nell’atto devono essere specificati i poteri/doveri del trustee, deve essere descritta l’opera con indicazione della provenienza (ad esempio fatture di acquisto) e dell’autenticità (ad esempio certificati di autenticità, eventuali expertise), devono essere regolati aspetti vari ed eventuali (ad esempio pagamento di diritti d’autore, assicurazioni, costi di spedizione).
Alcuni esempi di trust operanti nel mondo dell’arte, di cui non è dato conoscere il concreto assetto dei rapporti giuridici tra le parti coinvolte, sono il J. Paul Getty Trust (nota istituzione culturale filantropica americana), il Fiorucci Art Trust (istituito nel 2011 da Nicoletta Fiorucci per promuovere l’arte contemporanea e privo di una propria collezione).
Il trust è dunque da annoverare tra gli strumenti giuridici, fra i quali anche la più diffusa fondazione, di cui collezionisti e proprietari di opere d’arte possono avvalersi per gestire al meglio il proprio patrimonio artistico.

Raffella Pellegrino

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #12

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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